Laddove non c’erano i requisiti per avere la detrazione fiscale relativa ai bonus edilizi e il contribuente, nel frattempo ha ceduto il credito, questi può ancora rimediare prima che il cessionario lo utilizzi in compensazione. È ammesso il riversamento dell’importo.
È la sintesi della risposta data dall’Agenzia Entrate ad apposita istanza di interpello, in cui è spiegato anche come comportarsi nel caso in cui il cessionario abbia già utilizzato il credito.
Le responsabilità
Ai sensi della normativa vigente, nello sconto in fattura o cessione del credito, in caso di violazioni, il recupero dell’importo dell’agevolazione fiscale indebitamente fruita è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ossia il committente (art. 121 decreto-legge n. 34/2020).
Lo stesso legislatore continua dicendo che laddove sia accertato il concorso nella violazione con dolo o colpa grave scatta anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari sia per il pagamento dell’importo dell’agevolazione, sia dei relativi interessi.
Quindi, se ad esempio, si accerta che l’impresa che ha applicato lo sconto o il cessionario che ha acquisito il credito hanno contribuito con dolo o colpa alla violazione, scatta la responsabilità (in solido con il committente) anche in capo a loro.
Il decreto n. 11 del 16 febbraio 2022, stabilisce anche che fornitore o cessionario possono escludere la responsabilità in solido dimostrando di aver acquisito il credito di imposta e di essere siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.
Cessione credito, chi e come riversa al fisco
Nella Risposta n. 440 del 28 settembre 2023, l’Agenzia Entrate dice che nel caso di errata determinazione e comunicazione dei crediti oggetto di successiva cessione occorre distinguere a seconda che il cessionario abbia o meno già utilizzato i crediti in compensazione.
Ciò, in quanto, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione di cessione a terzi del credito, la violazione si configura solo nel momento in cui sorge il danno erariale.
Dunque, in assenza di concorso nella violazione, spetta esclusivamente al cedente, beneficiario del bonus edilizio, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi e sanzione e ciò a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione.
Da qui, la necessità di coordinarsi con il cessionario stesso per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Detto ciò, per l’Agenzia Entrate:
- nel caso in cui la compensazione non sia ancora avvenuta, il cedente (avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito) deve farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo. Questo deve essere fatto comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto (per le modalità valgono quelle illustrate nella Circolare n. 33/E del 2022). Inoltre, le parti (cedente e cessionario) poi regolarizzano tra loro, le poste a debito che emergono.
- nell’ipotesi in cui, invece, il cessionario abbia già utilizzato in compensazione il credito, spetterà al cedente, beneficiario dell’agevolazione fiscale, riversare il credito in tutto/in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario.
Riassumendo…
- se si accerta la non spettanza del bonus edilizio oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, il recupero è fatto per il committente (cedente)
- scatta la responsabilità in solido anche del fornitore (in caso di sconto in fattura) o del cessionario (in caso di cessione del credito) laddove sia accertato il loro concorso in violazione con dolo o colpa grave (salvo la possibilità di discolparsi)
- laddove il cessionario non abbia ancora utilizzato il credito in compensazione, è possibile per il cedente riversare l’indebito ricevuto (comprensivo di sanzione e interessi) e poi regolarizzare la partita (debito/credito) con il cessionario
- se il cessionario ha già utilizzato in credito in compensazione, allora il cedente deve riversare comunque l’importo all’erario, incluso di sanzione e interessi.