Il 31 marzo 2021, (salvo proroghe), è in scadenza la comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per le spese sostenute nel 2020 a fronte di interventi che danno diritto:
- al superbonus 110%
- bonus ristrutturazione (recupero del patrimonio edilizio)
- ecobonus (detrazione per lavori di efficienza energetica)
- sismabonus (detrazione per recupero del patrimonio edilizio)
- bonus facciate (detrazione per lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici)
- detrazione per installazione di impianti fotovoltaici
- detrazione per installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Ricordiamo, infatti, che a fronte dei lavori che danno diritto ai citati bonus fiscali per lavori sugli immobili (con riferimento al superbonus 110% ed alle spese 2020 e 2021 per gli altri tipi di bonus), il beneficiario può, optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:
- lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
- cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari.
L’omessa comunicazione dell’opzione di cessione del credito
Se il beneficiario decide di optare per lo sconto o la cessione del credito è tenuto poi a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inviando, l’apposito modello, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020, il termine è stato, tuttavia, spostato al 31 marzo 2021 (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2021).
Cosa succede se non si effettua la comunicazione?
In questo caso, il beneficiario perderà il diritto allo sconto in fattura (se ha fatto tale opzione) e potrà godere solo del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Diverso è il discorso, invece, nel caso in cui questi abbia optato per la cessione del credito. Infatti, il legislatore ammette anche la cessione delle rate residue di detrazione (Circolare n. 24/E del 2020). Questo, dunque, significa, che se con riferimento alle spese 2020, il beneficiario dovesse omettere la comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate, godrà della 1° rata di detrazione in dichiarazione dei redditi (Modello Redditi/2021), potendo poi cedere le successive rate di detrazione, effettuando la comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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