La tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe finalmente sbloccare la cessione del credito nel campo dei bonus edilizi è arrivata.
Le banche e gli altri intermediari ora hanno ben chiare le regole sulla responsabilità per dolo o colpa grave. Possono, quindi, decidere sulla base di un quadro chiaro e completo se accettare ancora o meno le operazioni di cessione.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 33 ter del decreto Aiuti bis (come convertito in legge) ha stabilito che fermo restando che il primo a cui il fisco si rivolgerà per il recupero delle somme è il committente, la responsabilità in solido dei cessionari (ossia di chi acquisisce il credito) scatta solo in caso di dolo o colpa grave e non in caso di semplice “concorso in violazione”.
Ovviamente il dolo o la colpa grave devono essere accertate da chi è chiamato a controllare, ossia l’Agenzia delle Entrate. E proprio quest’ultima, nella Circolare n. 33/E del 2022 ha messo le cose nero su bianco.
Cessione del credito ferma a quattro
Ad ogni modo, nonostante siano in chiaro le regole sulla responsabilità di banche ed intermediari nella cessione del credito, resta invariate il numero massimo di cessioni ammesse. Queste restano a 4 e con limitazioni circa i soggetti destinatari della cessione.
In pratica, ad esempio, in caso di opzione per la cessione del credito:
- il committente che realizza lavori i lavori di ristrutturazione, può cedere il credito a chiunque (anche all’impresa stessa che ha fatto i lavori)
- il cessionario (ad esempio l’impresa che ha acquistato il credito dal committente) a sua volta può utilizzare questo credito in compensazione o cederlo nuovamente. Tuttavia, questa seconda cessione può essere fatta solo verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
- chi prende il credito proveniente dal secondo trasferimento può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi, solo però a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (terza cessione).
Se chi acquisisce il credito proveniente dalla terza cessione è una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, questa potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente ma solo a soggetti partita IVA correntisti con la banca stessa ovvero con la banca capogruppo (quarta cessione).
Infine, chi acquisisce il credito che deriva dalla quarta cessione NON potrà ulteriormente cederlo ma solo utilizzarlo in compensazione.
Cessione del credito con responsabilità solidale del cessionario
Dopo la doverosa ricostruzione del percorso imposto dal legislatore alla cessione del credito, e in considerazione della circolare di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità del cessionario, le banche e gli altri intermediari, come detto, adesso hanno una certa consapevolezza nel poter decidere se accettare o meno operazioni di cessione.
La ripresa, tuttavia, non sarà così veloce. Gli istituti di credito dovranno sempre e comunque trovare i potenziali acquirenti del credito altrimenti l’unica strada che gli resta è quello dell’utilizzo in compensazione. E se non ci sono imposte importanti da compensare, il credito resta in pancia e si perde. E poche sono le banche che hanno riaperto i rubinetti per la cessione del credito.
Ad ogni modo, una pratica di cessione del credito a banche o altri istituti (come poste) in media si evade nell’arco di circa due mesi e mezzi. A questi, tuttavia, si potrebbero aggiungere altri giorni dovuti ai controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate (30 giorni). Quindi, in conclusione, nella migliore delle ipotesi il cedente vedrà liquidarsi il credito ceduto nel giro di due mesi. Nella peggiore delle ipotesi, invece, dopo oltre tre mesi.