Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 non ha sancito solo lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura nel campo dei bonus edilizi. Contiene anche delle misure volte al sbloccare il c.d. problema dei crediti incagliati.
Tra queste rientra la possibilità, per i cessionari, di spalmare in 10 anni (invece che le ordinarie quattro o cinque quote) l’utilizzo in compensazione del credito acquisito. In questo modo si cerca di agevolare, in particolare, quei cessionari (ossia banche e imprese che hanno acquistato i crediti) che non hanno, o che prevedono di non avere, la capienza fiscale.
Per capirci, dobbiamo ricordare il funzionamento dello sconto in fattura o cessione del credito.
Stop a cessione credito e sconto dal 17 febbraio 2023
Per i bonus edilizi (detrazione fiscale riconosciuta a fronte di lavori di ristrutturazione sugli immobili), il legislatore aveva previsto la possibilità di optare per:
- sconto in fattura da parte dell’impresa. Questa a sua volta a fronte dello sconto maturava un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi;
- cessione del credito a favore dell’impresa stessa o a favore di altri soggetti. Il cessionario, ossia chi acquistava il credito poteva utilizzarlo in compensazione in F24 o cederlo ulteriormente a terzi.
Parliamo al passato in quanto, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha stabilito che a far data dal 17 febbraio 2023 non è più ammesso fare le due opzioni. Tuttavia, sono previste delle deroghe allo stop cessione credito e sconto.
L’utilizzo in compensazione in F24
Soffermandoci sul cessionario, come detto questi poteva decidere di utilizzare in compensazione in F24 il credito acquistato oppure cederlo nuovamente.
In caso di utilizzo in compensazione, regola vuole che ciò avvenga in quote annuali pari alle stesse relative quote di detrazione fiscale da cui il credito proviene. Se, dunque, ad esempio, il credito acquisito proveniva dal bonus ristrutturazione 50% che si gode in 10 quote annuali di pari importo, anche l’utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario si spalma in 10 quote annuali di pari importo.
Ci sono, tuttavia, dei bonus edilizi che si spalmano su meno anno d’imposta. Ci riferiamo a:
- superbonus (5 quote o 4 quote a seconda dell’anno di sostenimento della spesa);
- bonus barriere architettoniche 75% (5 quote annuali);
- sismabonus (5 quote annuali).
Cessione credito, possibile utilizzo in 10 anni per il cessionario
Pertanto, secondo la regola generale, ad esempio, se il committente il bonus barriere architettoniche 75% opta per la cessione del credito e il cessionario decide di utilizzare il credito in compensazione in F24, tale utilizzo deve spalmarsi in 5 quote annuali di pari importo.
A questo proposito, tuttavia, il decreto-legge n. 11 del 2023, prevede la facoltà per il cessionario stesso di scegliere l’utilizzo in 10 quote annuali invece che le ordinarie 5. Questa possibilità è, tuttavia, limitata ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Le modalità attuative di tale opzione sono disciplinate dal Provvedimento Agenzia delle entrate Prot. n. 132123/2023.