L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 420 del 29 settembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al bonus affitti e, in particolare, all’istituto della cessione e alla successiva compensazione del credito d’imposta da parte di un ente pubblico. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’istante è un ente locale territoriale, proprietario di immobili di categoria catastale C1 concessi in locazione ed in concessione d’uso per attività commerciale (bar e ristorante).
I conduttori dei locali sono beneficiari dei crediti d’imposta sui canoni di locazione (bonus affitti).
Considerato che l’istante è un ente titolare di contabilità speciale di tesoreria unica, chiede all’agenzia delle entrate se può utilizzare il modello F24 “ordinario” (e non l’f24 enti pubblici) per compensare i crediti in parola in qualità di cessionario.
Per la compensazione è possibile utilizzare il Modello F24 Ordinario
l’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.
In sostanza, l’ente pubblico, che ha concesso in locazione i propri immobili di categoria catastale C1, può compensare i crediti d’imposta previsti dai decreti legge “Cura Italia” e “Rilancio”, cedutigli dai conduttori dei locali, utilizzando il modello F24 ordinario.
Quanto detto è espressamente previsto da alcuni documenti di prassi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 20/E del 5 marzo 2001, dove viene chiarito quanto segue:
“In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli stessi Enti possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L’utilizzo del mod. F24 è, dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, come già precisato, vanno versate in Tesoreria”.
In altre parole, l’ente pubblico deve esporre nel modello F24 “ordinario” i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell’importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero.
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