Cessione del Bonus Affitti, l’ente locale può compensare con il modello F24 ordinario

Gli Enti Locali possono continuare ad utilizzare il mod. F24 ordinario, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare.
4 anni fa
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L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 420 del 29 settembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al bonus affitti e, in particolare, all’istituto della cessione e alla successiva compensazione del credito d’imposta da parte di un ente pubblico. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un ente locale territoriale, proprietario di immobili di categoria catastale C1 concessi in locazione ed in concessione d’uso per attività commerciale (bar e ristorante).

I conduttori dei locali sono beneficiari dei crediti d’imposta sui canoni di locazione (bonus affitti).

Gli stessi hanno manifestato la volontà di cedere i suddetti crediti all’istante, ai sensi dell’articolo 122 del decreto- legge n. 34 del 2020.

Considerato che l’istante è un ente titolare di contabilità speciale di tesoreria unica, chiede all’agenzia delle entrate se può utilizzare il modello F24 “ordinario” (e non l’f24 enti pubblici) per compensare i crediti in parola in qualità di cessionario.

Per la compensazione è possibile utilizzare il Modello F24 Ordinario

l’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.

In sostanza, l’ente pubblico, che ha concesso in locazione i propri immobili di categoria catastale C1, può compensare i crediti d’imposta previsti dai decreti legge “Cura Italia” e “Rilancio”, cedutigli dai conduttori dei locali, utilizzando il modello F24 ordinario.

Quanto detto è espressamente previsto da alcuni documenti di prassi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 20/E del 5 marzo 2001, dove viene chiarito quanto segue:

“In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli stessi Enti possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L’utilizzo del mod. F24 è, dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, come già precisato, vanno versate in Tesoreria”.

In altre parole, l’ente pubblico deve esporre nel modello F24 “ordinario” i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell’importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero.

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