Cessione del credito in 10 anni. Con due differenti interventi normativi, il Governo ha deciso di dare più tempo ai contribuenti e ai cessionari di sfruttare i bonus edilizi. L’intervento è legato soprattutto alla questione dei crediti incagliati dopo che il mercato della cessione del credito ha subito un brusco stop. A questo si aggiunge anche il fatto che con il DL 11/2023, è stato deciso di eliminare le le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, fatte salve alcune eccezioni.
Detto ciò, vediamo cosa può fare il contribuente e cosa può fare il cessionario in termini pratici. L’autonomia riconosciuta a quest’ultimo è più ampia.
La cessione del credito in 10 anni. Le regole per il contribuente
L’art.9 comma 3-sexies del DL 11/2023, c.d. decreto Superbonus, ha allungato il periodo temporale entro il quale il contribuente può sfruttare la detrazione superbonus in dichiarazione dei redditi.
Infatti:
Per l spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione puo’ essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione e’ irrevocabile. Essa e’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Dunque, per fare un esempio, ipotizzando una spesa pari a 100.000 euro sostenuta nel 2022, il contribuente avrà le seguenti opzioni:
- trovare una banca o altro cessionario che accetti la cessione del credito;
- iniziare a detrarre la spesa quest’anno inserendola nella dichiarazione dei redditi 2023, periodo d’imposta 2022 (1° rata annua di detrazione delle 4 ammesse) per poi eventualmente cedere le rate residue della detrazione;
- attendere il prossimo anno e inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo d’imposta 2023 (1 prima rata di 10 ammesse).
Optando per la 3° chance, il contribuente sfrutterebbe la possibilità di detrarre la spesa in 10 anni.
La cessione del credito in 10 anni. Le regole per i cessionari
Veniamo ora alle cessione del credito in 10 anni per i cessionari e per i fornitori.
In particolare, grazie al DL 176/2022, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, non utilizzata in compensazione , anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Una volta scelta la ripartizione del credito in 10 anni:
- ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
- non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita;
- l’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Ipotizziamo che un’impresa dispone della rata 2023 relativa a un credito superbonus, dell’importo di 2.000 euro e prevede di non avere sufficiente capienza fiscale per utilizzarla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023.
L’impresa potrà:
- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 800 euro) e
- comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (1200 euro-residuo).
Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 120 euro ciascuna. Utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023. Così da poter avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
La scelta è efficace immediatamente, non è rettificabile né annullabile.