Può una banca acquistare il credito d’imposta legato ai lavori ammessi al bonus facciate eseguiti su un immobile di sua proprietà con applicazione dello sconto in fattura?
Un riscontro a tale domanda è stato dato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 236/2023.
La situazione analizzata è la seguente. Una banca ha commissionato dei lavori ammessi al bonus facciate da eseguire su un immobile di sua proprietà; detto ciò, la banca vorrebbe riacquistare il credito per i lavori eseguiti dall’impresa che ha applicato lo sconto in fattura.
Partiamo dalla regole di cessione ad oggi in vigore per poi arrivare alle indicazioni date dal Fisco.
La cessione del credito per il bonus facciate
Lo stop alla cessione del credito 2023 non riguarda il bonus facciate, posto che dal 2023 il bonus è andato in pensione; dunque rispetto al bonus facciate è ancora ammessa la cessione del credito, anche in riferimento alle rate residue. Dunque per la cessione del credito bonus facciate, pertanto, sono ancora valide le seguenti regole.
In particolare, le cessioni ammesse sono pari a 5:
- una cessione, la prima, può essere effettuata anche verso privati, familiari, soggetti estranei ai lavori, ecc.;la 2° e la 3° cessione è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari
- finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia. Vedi articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993. O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
Le banche appena vengono in possesso del credito possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti. Tra i soggetti qualificati ora sarà possibile la 2°, la 3 e la 4° cessione. La Banca potrà sempre cedere i crediti ai propri correntisti come sopra individuati.
Cessione del credito anche alle banche per lavori su immobili di loro proprietà . E’ possibile?
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la riposta n°236 sono diverse.
In primis, l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità per la banca di riacquistare il credito per i lavori eseguiti dall’impresa che ha applicato lo sconto in fattura; ciò è possibile posto che la legge non prevede un’espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, di riacquistare, nell’ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti).
Ulteriore chiarimento, anche in questo caso con segno positivo, ha riguardato la possibilità di considerare quale spesa agevolabile con il bonus facciate, l’Iva che il committente, in questo caso la banca, non può detrarre per via dell’opzione ex art.36-bis del decreto Iva, per la dispensa dagli adempimenti e dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo. Ebbene, in tale contesto, l’Iva costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati.
Nel complesso,
ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19bis 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile.