Cessione del credito, le banche anticipano gli adempimenti e mettono a rischio le pratiche

Anche se i contribuenti hanno tempo fino al 16 marzo 2023 per comunicare al Fisco la cessione del credito, le banche pretendono tutta la documentazione subito
2 anni fa
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Entro il 16 marzo, devono essere comunicate al Fisco le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2023, spese 2022. Dunque, a oggi, c’è più di un mese per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate. C’è un problema però, le banche e gli altri intermediari, oltre a non accettare più pratiche o a farlo solo in pochissimi casi, pretendono la documentazione completa già da un pò, compresa la comunicazione da inviare al Fisco con ultima scadenza al 16 marzo.

Cosicché, per il contribuente, la data del 16 marzo è solo ipotetica, posto che le banche e gli altri intermediari per concludere la cessione del credito, richiedono che sia tutto a posto, sbarrando già la strada a nuove pratiche di cessione.

Senza comunicazione dell’opzione al Fisco, il discorso è chiuso. Le banche, dal canto loro, non hanno tutti i torti di questo mondo, posto che, devono porre in atto una serie di controlli che li tengano lontano da un ipotetico dolo o colpa grave.

La cessione del credito. Spese 2022 con comunicazione entro il 16 marzo

Il contribuente ha tempo fino al 16  marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili per comunicare al Fisco l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

In base alle regole fissate dall’Agenzia delle entrate, la comunicazione inviata può essere oggetto di:

  1. annullamento, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  2. sostituzione, ossia entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Inoltre, come messo nero su bianco nella circolare n°33/E 2022 dall’Agenzia delle entrate: in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.

Infatti, ciò è possibile grazie alla c.d remissione in bonis.

Nello specifico, la comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023 (vedi termine di presentazione della dichiarazione dei redditi):

  • per le spese sostenute nel 2022 e
  • per le rate residue delle spese sostenute nel 2021.

La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra, è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate,  l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.

Cessione del 2023. Le banche hanno fretta e i contribuenti rischiano il bonus

Nel complesso, il contribuente ovvero l’intermediario per suo conto (solo l’intermediario per il superbonus), potrebbe inviare la comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura entro il 30 novembre 2023.

Tuttavia, nella pratica, come accennato in premessa, le banche e gli altri intermediari vogliono tutta la documentazione subito. Entro metà febbraio, banche e altri intermediari che hanno accettato il credito, pretendono di avere tutta la documentazione. L’obiettivo è quello di completare la procedura di controllo imposta dalla Legge e meglio chiarita dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°33.

Le banche vogliono evitare che venga addossato loro il dolo o la colpa grave, nel caso in cui il Fisco o la Guardia di finanza rilevi delle irregolarità del credito ceduto.

Il possibile concorso nella violazione del cessionario, fermo restando la presenza di dolo e cola grave, è verificato laddove sia rilevata:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
  • dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Ad esempio, ci sarà dolo laddove: il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente (Fonte circolare n°33/E).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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