La cessione del credito potrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate dopo il 31 marzo, anche laddove il contribuente, a tale data non abbia ancora concluso un accordo di cessione. La novità si trova in un emendamento al DL 11/2023 approvato dalla Commissione Finanze della Camera e che oggi potrà ottenere l’approvazione finale nel testo definitivo del decreto citato.
In sostanza, il contribuente potrà inviare la comunicazione entro il 30 novembre, grazie alla c.d. remissione in bonis.
La possibilità di inviare la comunicazione entro fine novembre non riguarda però tutti i contribuenti che non hanno un accordo di cessione in tasca alla data del 31 marzo.
Vediamo nello specifico chi potrà sfruttare la chance di remissione in bonis.
Le regole per la cessione del credito
La cessione del credito richiede un accordo tra colui che ha pagato le spese (se trattasi di prima cessione) e colui che decide di rilevare il credito per poi utilizzarlo in compensazione per pagare imposte e contributi o per cederlo ulteriormente.
Non sono previste regole precise per la stesura e il perfezionamento dell’accordo di cessione, infatti, nella circolare n°16/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
la norma (…) né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il citato provvedimento prot. n. 312528 del 2021 (Quadro D – dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio dell’opzione.
Dunque, la comunicazione dell’opzione di cessione del credito da inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate, presuppone che a monte ci sia già un accordo di cessione. La data del 16 marzo, riguarda anche comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione.
Per quest’anno, spese 2022, la comunicazione può essere inviata entro domani 31 marzo.
Remissione in bonis entro il 30 novembre
Una volta scaduto il termine del 31 marzo, il contribuente può ricorrere alla c.d. remissione in bonis. Vedi circolare n°33/2022. Ciò è possibile farlo entro il 30 novembre 2023 se:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. In particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già iniziate attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere. O che si intende acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la sanzione di 200 euro.
Per inviare la comunicazione nel termine lungo del 30 novembre, è necessario che entro il 31 marzo si sia comunque definito un accordo di cessione.
Remissione in bonis anche senza accordo al 31 marzo. Solo se la cessione è verso banche o altri intermediari
In considerazione delle difficoltà che i contribuenti stanno avendo nel trovare una banca o altro intermediario che accetti la cessione, con un emendamento al DL 11/2023, approvato dalla Commissione Finanze della Camera, è prevista la possibilità di inviare la comunicazione di cessione del credito, spese 2022, entro il prossimo 30 novembre. Anche per chi alla data del 31 marzo non ha un accordo di cessione. Oltre a inviare la comunicazione, il contribuente dovrà versare una sanzione di 250 euro.
Attenzione però, condizione per sfruttare tale possibilità è che la cessione sia effettuata verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.