Mentre sono iniziati gli incontri tra MEF e rappresentanti delle imprese, lo stop alla cessione del credito sta destando grosse preoccupazione per i contribuenti ma soprattutto per le imprese edili: la decisione presa dal Governo con il DL 11/2023, è stata ufficializzata con una tempistica che non ha lasciato spazio a confronti o cambi di passo. Il Governo è andato dritto per la sua strada, dimenticandosi di quanto promesso inizialmente ossia essere vicino a famiglie e imprese. Infatti, lo stop alla cessione del credito è avvenuto dopo ulteriori decisioni discutibili ossia: il prossimo addio al reddito di cittadinanza e la mancata proroga dello sconto sulle accise.
Detto ciò, se abbiamo già visto quelli che sono gli effetti dello stop per i lavori iniziati, rimangono ancora diverse situazioni da chiarire.
Ad esempio, se ci soffermiamo sui lavori di ristrutturazione in economia, ossia quei lavori rispetto ai quali il contribuente acquista il materiale e si occupa della loro realizzazione, non è ancora chiaro se in tale caso sia ancora ammessa la cessione del credito.
In particolare, sarebbe da chiarire come deve essere verificata la deadline del 16 febbraio rispetto a chi ha acquistato il materiale. Differenziando tra chi, alla data citata, ha iniziato i lavori da chi invece non ha avviato alcun intervento.
Cerchiamo di arrivare a una conclusione.
Lo stop alla cessione del credito
Lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura è stato deciso dal Governo con l’art.2 del DL 11/2023:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e’ consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
Lo stop alla cessione del credito ha riguardato anche il sismabonus acquisti.
Accanto all’abrogazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, tuttavia il Governo a previsto delle eccezioni, nel senso che le opzioni sono ancora esercitabili, se alla data del 16 febbraio (ecco perché in premessa parliamo della deadline del 16 febbraio):
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi dal superbonus;
- per gli interventi effettuati dai condomini, deve risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.
Questi sono gli interventi rispetto ai quali è ancora ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Lo stop alla cessione del credito e il bonus ristrutturazione
In premessa ci siamo chiesti come debba essere verificata la data del 16 febbraio rispetto a quei lavori di ristrutturazione in economia. Facciamo riferimento a quei lavori rispetto ai quali il contribuente acquista il materiale e si occupa della loro realizzazione.
Si ricorda che il bonus ristrutturazione (art.16-bis del DPR 917/86, TUIR) può essere sfruttato anche da chi esegue in proprio i lavori. In tal caso, la detrazione opera sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati. Acquisto che può avvenire anche prima dell’inizio dei lavori (circolare Min. Finanze n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.4). Lavori che comunque devono risultare iniziati alla data del 16 febbraio per dribblare lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Detto ciò, noi di Investire Oggi, riteniamo possa essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il contribuente attesti l’inizio dei lavori entro il 16 febbraio.