Cambiano nuovamente le regole sulla cessione del credito da bonus edilizi, superbonus, ecobonus, ecc. Infatti, con l’entrata in vigore del D.L. 50/2022, decreto Aiuti, le banche potranno cedere i crediti edilizi ai propri clienti professionali.
Ciò potrà avvenire senza che sia necessario attendere la 4° cessione.
Ecco cosa cambia e cosa si intende per clienti professionali.
La cessione del credito. Le regole ad oggi
Negli ultimi mesi le regole sulla cessione del credito sono cambiate in continuazione. Si è perso il conto dei decreti adottati dal Governo che ha cercato di limitare le frodi nel mercato dei crediti edilizi.
Detto ciò, prima del decreto Aiuti, la cessione del credito soggiaceva alla seguenti regole:
- la prima cessione può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
- la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- la quarta cessione può essere effettuata dalla banche in favore dei propri correntisti (persone fisiche, imprese, professionisti).
Se il contribuente opta per lo sconto in fattura, l’impresa ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni. Solo in favore dei soggetti sopra elencati (banche, altri intermediari finanziari, ecc.). La banca può procedere ad un’ulteriore cessione verso i propri correntisti. Detto ciò, una volta acquisito il credito, questi non possono provvedere ad ulteriori cessioni ma possono utilizzarlo solo in compensazione in F24. Per pagare imposte e contributi.
Cosa cambia con il decreto Aiuti?
Con l’art.14, comma 1.
Nello specifico,
Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali(..) privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Dunque, la cessione potrà essere effettuata in favore dei clienti professionali anche prima della 4° cessione.
Chi sono i clienti professionali?
La norma cita i soli clienti professionali quali soggetti verso i quali la banca può cedere il credito.
Si intende per cliente professionale, delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, allegato 3: il cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
Nello specifico, i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio.
Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali.
Vedremo se le novità introdotte dal Governo consentiranno ai contribuenti, imprese e private, di tornare a cedere il credito e farsi accettare la domanda.