Come da noi anticipato poco tempo, l’Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, ha pubblicato la circolare salva crediti. Fino a ieri non era possibile correggere una comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura errata. Ciò aveva preoccupato moltissimi contribuenti che si sono visti rigettare la pratica di cessione per meri errori formali o di poco conto che non incidevano sulla validità del credito.
Da qui, con la circolare n° 33 di ieri, l’Agenzia delle entrate ammette finalmente la c.
La comunicazione al Fiso delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
Di norma, la comunicazione con la quale si informa il fisco di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, deve essere inviata entro il entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Da qui, quest’anno dovevano essere comunicate, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito:
- per le spese 2021 nonché
- per le rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020;
Per le persone fisiche, il termine per effettuare la comunicazione è stato prorogato dal 16 marzo al 29 aprile 2022 (articolo 10-quater, Dl 4/2022). C’è stata invece la proroga al 15 di ottobre per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre.
Come rimediare a una comunicazione errata?
Come detto in premessa, una volta inviata la comunicazione al Fisco, era impossibile correggere qualsiasi errore, anche solo formale.
Finalmente, con la circolare n°33 pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate permette di correggere le comunicazioni già inviate.
In primis, l’invio tardivo della dichiarazione con la remissione in bonis, è ammessa, purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro).
Nel rispetto di tali presupposti, è consentito l’invio della Comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Dichiarazione successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. Per le spese 2021 la scadenza è quella del 30 novembre.
La stessa procedura è consentita per l’invio della nuova comunicazione nel caso in cui sia stato chiesto all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata per errori sostanziali (vedi modello allegato alla circolare).