Il D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, ha previsto che le banche possono cedere i crediti edilizi ai propri clienti professionali senza dovere attendere la quarta cessione.
Dunque, una volta ricevuto il credito dall’impresa o dal contribuente titolare dello stesso credito, la banca può cederlo direttamente ai clienti professionali. In tal modo, il Governo ha voluto facilitare la smobilitazione dei crediti in possesso delle banche e degli altri soggetti autorizzati, per agevolare la ripresa del settore edilizio.
Con la circolare n°19/E di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità di cui al decreto Aiuti, fornendo alcuni chiarimenti molto importanti.
Le nuove disposizioni si applicano alle prime cessioni e agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Così sarà più facile per privati e imprese farsi accettare nuove cessioni o sbloccare quelle attualmente in stand-by.
La cessione del credito. Le regole attuali
Considerato l’ultimo intervento del decreto Aiuti, i crediti edilizi da superbonus, ecobonus, bonus facciate, ecc, soggiacciono alle seguenti regole.
In particolare:
- la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con i lavori che hanno generato la detrazione;
- la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.
Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate nella circolare n° 19 del 27 maggio 2022. Chi sono i clienti professionali?
Il cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
Per l’individuazione dei clienti professionali in favore dei quali può essere effettuata la cessione, l’Agenzia delle entrate rimanda all’allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, che definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta».
Nello specifico, per clienti professionali si intende i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- agenti di cambio.
Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali.