Tempi più lunghi, quasi raddoppiati, per la conclusione dell’iter di cessione del credito per i bonus casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.).
Ciò in virtù dell’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per questi benefici fiscali. Se a ciò poi si aggiungono i possibili controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e la possibilità per il contribuente di presentare eventuali istanze di interpello (per le quali bisogna attendere i tempi di risposta), il quadro è chiaro.
I controlli del cessionario
Con il decreto – legge n. 157 del 2021, contenente misure volte a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali legate a lavori edili, il legislatore ha introdotto, rispetto a quanto previsto prima, l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi, anche per i bonus casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.), laddove si decida di optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Ciò, significa che in caso di cessione del credito, il cessionario (ad esempio la banca che acquisisce il credito) procederà ad un controllo preventivo prima di acquisire il credito.
Controllo questo che ritarderà, rispetto a prima, la conclusione dell’accordo di cessione.
Aumentano anche i costi della cessione (i professionisti chiedono un onorario per il rilascio del visto e dell’asseverazione).
Cessione del credito: i controlli preventivi del fisco
Ad allungare i tempi ci sono poi anche i possibili controlli preventivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, lo stesso decreto contro le frodi in commento, stabilisce anche che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio.
Solo laddove il controllo non confermi la presenza di rischi, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, quest’ultima sarà sbloccata e, quindi, si procederà alla cessione del credito (vedi anche Cessione del credito: così l’Agenzia delle Entrate può confermare o ribaltare il risultato in 5 giorni).
Ricordiamo che l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.
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