In attesa di scoprire quale sarà il prossimo governo che guiderà l’Italia, sono in molti a temere le possibili ripercussioni sulle varie misure messe in campo nell’ultimo periodo. Tra queste ad esempio si annoverano i bonus edilizi e la relativa cessione del credito.
Proprio soffermandosi su quest’ultimo sono diversi i dubbi in merito. In particolare sono in molti a chiedersi se vi siano o meno dei limiti in caso di cessione del credito dei bonus edilizi in consolidato fiscale.
Ebbene, in tale ambito giungono finalmente i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso una risoluzione. Ecco come funziona.
Bonus edilizi, vi sono dei limiti in caso di cessione del credito in consolidato fiscale?
A proposito dei bonus edilizi abbiamo già avuto modo di vedere assieme che giungono buone notizie per molti, in quanto sono salve le domande di cessione del credito già fatte. Allo stesso tempo, però, come già detto, non mancano i dubbi. In particolare sono in molti a chiedersi se vi siano dei limiti in caso di cessione del credito in consolidato fiscale.
Ebbene, a fornire chiarimenti in merito ci ha pensato proprio l’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022 che ha come oggetto la “Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus”.
Entrando nei dettagli l’istituto ha sottolineato come in caso di consolidato fiscale e trasferimento tra controllate e controllante, la cessione del credito non venga considerata un passaggio a terzi. Si tratta bensì di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit. In pratica non conta come primo passaggio, finendo solamente per avere un’incidenza sull’importo delle imposte sul reddito dei soggetti interessati.
Se tutto questo non bastasse, in seguito si può optare per la cessione del credito ad altri soggetti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ne consegue pertanto che in caso di trasferimento del credito dalla controllata alla fiscal unit, non vengono applicate le limitazioni previste dalle misure anti frode alla compensazione con F24.
Proprio per questo motivo la consolidante può tranquillamente utilizzare in compensazione i crediti ricevuti dalla controllata attraverso il modello F24. Come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione poc’anzi citati infatti:
“la Risposta 133/2021, ha precisato che “in conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna Società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”.