Cessione del credito. Da oggi operativa la nuova norma che prevede l’assegnazione di un codice univoco per ogni credito oggetto di cessione.
Tuttavia, manca ancora il provvedimento attuativo della norma.
Ecco come bisogna comportasi per le cessioni comunicate al Fisco da oggi in avanti.
Cessione del credito. L’attribuzione del codice identificativo
Il D.L. 13/2022, c.d. decreto Frodi, è intervenuto in maniera rilevante sulla disciplina che regola la cessione dei crediti edilizi.
Tra le varie novità, il decreto ha previsto che per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applicheranno le seguenti regole:
- i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
- al credito ceduto e’ attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita’ previste da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Dunque, da oggi ad ogni credito di prima cessione verrà assegnato uno specifico codice identificativo.
Attenzione però, l’Agenzia delle entrate non ha ancora pubblicato il provvedimento che rende effettivamente operativa la norma in esame. Novità potrebbero arrivare in giornata.
Sempre a partire da oggi, debutta la c.d 4° cessione. A tal proposito, si veda il nostro approfondimento Come sapere quante cessioni del credito hai fatto per la pratica 110: nel mirino la quarta.
In realtà le nuove norme sono entrate in vigore dal 1° maggio che è domenica, ma verosimilmente gli studi professionali e i privati invieranno al Fisco le comunicazioni di cessione del credito da oggi lunedì 2 maggio in avanti.
La possibilità della quarta cessione
In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022:
- oltre alle tre già consentite,
- sarà possibile anche una quarta e ultima cessione.
La quarta cessione può essere effettuata da parte delle sole banche in favore dei propri correntisti. Senza possibilità di frazionamento del credito.
Al momento rimangono invariate le regole in base alle quali: la prima cessione può essere effettuata anche verso privati, dopo la prima cessione sono ammesse due ulteriori cessioni.
Tali ulteriori cessioni posso essere effettuate solo: nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Se il contribuente opta per lo sconto in fattura, l’impresa ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Per le le cessioni successive alla prima (2°, 3° e 4°), vale quanto detto sopra.