Se il contribuente decide di cedere il credito da superbonus, deve verificare di avere tutte le carte in regola per la cessione. Dunque deve verificare la documentazione in suo possesso perchè se chi prende il credito si accorge della mancanza di qualche documento, la cessione salta. Infatti, il cessionario vuole essere sicuro di non avere alcuna responsabilità in caso di controlli da parte del Fisco.
Tra i circa 47 documenti di cui il contribuente deve essere in possesso per dimostrare la legittima spettanza del superbonus 110, c’è anche la CILA superbonus.
Cosa succede se ad esempio la Cilas superbonus è stata presentata in ritardo? La cessione del credito può saltare?
La Cila superbonus
Per semplificare la procedura di avvio dei lavori ammessi al superbonus 110, il comma 13-ter dell’art.119 del D.L. 34/2020, dispone che i lavori 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA superbonus.
Ai fini del superbonus, nella CILA sono attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero
- è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).
In base alle indicazioni fornite nel quaderno ANCI Cila superbonus:
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.
Cosa succede in caso di CILAS tardiva?
Come detto in premessa, tra i circa 47 documenti di cui il contribuente deve essere in possesso per dimostrare la legittima spettanza del superbonus 110 c’è anche la CILA superbonus.
Se il contribuente decide di cedere il credito da superbonus, deve verificare di avere tutte le carte in regola per cedere il credito.
Cosa succede se la Cila superbonus è stata presentata in ritardo?
In caso di Cila superbonus tardiva c’è forte possibilità che il superbonus possa essere contestato dal Fisco.
Infatti, se per la Cila ordinaria è ammessa un presentazione tardiva, la stessa cosa sembrerebbe non valere per la Cila superbonus.
A tal proposito, per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei casi di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).
Inoltre gli errori meramente formali non fanno decadere le agevolazioni.
Difficile dire se una Cila superbonus tardiva possa rientrare o meno nelle irregolarità formali.
Ciò che è certo è che eventuali contestazioni del Fisco potrebbero portare ad un contenzioso, sulle cui evoluzioni sarebbe molto difficile pronunciarsi a priori.