A fronte di spese sostenute per lavori da bonus 110 e per quelle sostenute, nel 2020 e 2021, ammesse ad altri bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.) è consentito, come noto, optare in luogo della detrazione fiscale per:
- lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi lo recupero nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi soggetti (inclusi istituti di credito e finanziari)
- oppure per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari (il cessionario a sua volta può ulteriormente cedere il credito).
Spese di trasporto materiali: rientrano nel bonus per i lavori sulla casa?
Ammesse ai bonus fiscali per i lavori sulla casa (in tutte le sue forme della detrazione, sconto in fattura o cessione del credito) sono non solo quelle necessarie alla realizzazione degli interventi stessi (manodopera) ma anche altre spese.
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse
- prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- messa in regola degli impianti elettrici e impianti a metano
- acquisto dei materiali
- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Rientrando tra le spese ammesse anche quelle relative “all’acquisto dei materiali” e quelle “strettamente collegate alla realizzazione dei lavori”, a parere nostro, possono farsi rientrare, quindi, anche quelle per il trasporto dei citati materiali senza i quali gli interventi non sarebbero realizzabili.
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