Il 31 marzo rappresenta il termine entro il quale inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,ecc); la stessa scadenza vale anche per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 rispetto alle quali il contribuente intende optare per la cessione del credito.
Il termine ordinario entro il quale effettuare l’adempimento è quello del 16 marzo, tuttavia il DL 198/2022, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, per quest’anno, ha spostato la scadenza a fine mese.
Abbiamo già detto sui controlli preventivi, però non abbiamo ancora analizzato la situazione in cui rispetto alla comunicazione da inviare entro il 31 marzo, il contribuente o l’intermediario, commetta degli errori sostanziali tali da pregiudicare la validità della cessione. Inoltre potrebbe accadere che il contribuente ometta proprio di inviare la comunicazione al Fisco.
Quali sono le soluzioni in questi casi?
Comunicazione della cessione del credito entro il 31 marzo
Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, il contribuente che ha ristrutturato la propria casa beneficiando di uno dei bonus edilizi ammessi per legge, deve comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Una volta inviata la comunicazione, la stessa può essere oggetto di:
- annullamento, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
- sostituzione, ossia entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Prima che l’Agenzia delle entrate pubblicasse la circolare n°33, non sembravo esserci ulteriori tempistiche entro le quali il contribuente poteva sistemare un’eventuale errore nella comunicazione o un’omessa comunicazione delle opzioni.
Cessione del credito, dopo il 31 marzo quali rimedi?
Partendo dagli errori, potrebbe accadere che il contribuente o l’intermediario che si occupa dell’invio della comunicazione al Fisco, commetta degli errori sostanziali; è un errore sostanziali ad esempio, l’indicazione nella comunicazione di una spesa maggiore rispetto a quella effettivamente sostenuta dal contribuente o oggetto di sconto in fattura.
In tali casi, l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Come da FAQ dell’agenzia delle entrate, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata, è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso (vedi allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione (vedi paragrafo 5.2 della circolare n°33/2022), nell’oggetto del messaggio bisogna inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
Una volta inviata la richiesta di annullamento, dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione erratata, sarà possibile inviare una nuova comunicazione.
Il ricorso alla remissione in bonis
Se è spirata la data del 16 marzo (31 marzo per quest’anno), è possibile inviare la comunicazione grazie alla c.d. remissione in bonis.
A tal fine però, è necessario che la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per sistemare la propria posizione, il contribuente dovrà:
- verificare di rispettare tutti i requisiti di legge per poter procedere alla cessione o allo sconto in fattura;
- effettuare la comunicazione corretta entro 30 novembre (termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile);
- versare la sanzione sanzione minima prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia di 250 euro (la sanzione, codice tributo 8114, deve essere versata con il Modello F24 ELIDE, è esclusa la compensazione).
Si ponga attenzione al fatto che le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Infine, al di là di quanto detto circa l’annullamento della cessione, è utile segnalare che la remissione in bonis è ammessa anche nel caso in cui il contribuente ometta di inviare la comunicazione entro il prossimo 31 marzo; infatti potrà rimediare entro il 30 novembre 2023.