La stabile organizzazione può compensare i propri crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria con i versamenti d’imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale. Questa la principale indicazione operativa fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 397 del 27 luglio 2023.
La questione verteva sulla verifica dei presupposti affinché la stabile organizzazione potesse compensare i propri crediti Superbonus con i debiti di imposta della casa madre, relativamente all’attività di sostituto di imposta in Italia.
La risposta n°397/2023
La risposta n°397/2023, prende spunto da apposita istanza di interpello.
L’istante è un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i rispettivi Stati, iscritta all’albo tenuto da Banca d’Italia.
L’istante intende attribuire alla propria stabile organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, affinché provveda nell’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria rilevanti nel territorio dello Stato connessi.
La stabile organizzazione è stata cessionaria di crediti d’imposta (cessione del credito) derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio. E anche di efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Da qui, ha chiesto se se la stabile organizzazione, alla luce dell’operazione di fusione, possa compensare i propri crediti derivanti dal Superbonus con i suoi debiti. Ciò relativamente all’attività di sostituto di imposta in Italia.
Cessione del credito anche per l’impresa estera con sede in Italia
La risposta dell’Agenzia delle entrate è positiva.
Infatti, in base alle informazioni fornite e poi confermate dall’Agenzia delle entrate:
- l’istante sarà il sostituto per le ritenute e imposte sostitutive dovute in Italia;
- la stabile organizzazione dell’stante sarà nominata suo rappresentante fiscale in Italia, con riferimento, tra l’altro, ai versamenti dovuti in Italia;
- la medesima stabile organizzazione è titolare di crediti Superbonus;
- è possibile compensare i crediti Superbonus con i debiti di imposta di qualsiasi natura, purché il relativo versamento sia da effettuare con il modello F24
- la normativa vigente, la prassi e la giurisprudenza comunitaria, hanno consolidato il principio di unitarietà giuridica tra casa madre e propria stabile organizzazione.
Inoltre, la pronuncia della Corte di giustizia Ue, ha evidenziato come un ”centro di attività stabile” che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo.
Nel complesso i crediti originati dalla cessione dei bonus edilizi possono compensarsi, tramite F24, con le imposte e contributi. Si tratta di una conferma molto importante ora che la cessione del credito è ripartita.
Dal punto di vista operativo l’Agenzia evidenzia che nella sezione ”contribuente” del modello F24 devono essere indicati:
- nel campo del primo ”codice fiscale” (primo codice fiscale) il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione
- nel campo ”codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Riassumendo…
- L’Agenzia delle entrate è tornata sulla cessione del credito e sul suo utilizzo in F24;
- i bonus edilizi da cessione o sconto possono essere utilizzati in F24 per pagare imposte e contributi;
- la stabile organizzazione può compensare i propri crediti Superbonus acquistati per pagare i debiti tributari originati dall’attività di sostituto d’imposta italiano della casa madre.