Con la risoluzione n°19/e di ieri, L’Agenzia delle entrata ha approvato i codici tributo che permettono di utilizzare in F24 i crediti edilizi ceduti o oggetto di sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, con comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023. L’adozione di nuovi codici tributo si è resa necessaria per distinguere i suddetti crediti da quelli oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023; infatti, rispetto a tale ultimi crediti, il decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), consente ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, di optare per la rateizzazione lunga, cioè in 10 rate annuali di pari importo.
Partiamo proprio dall’utilizzo dei crediti in 10 anni per poi passare all’approvazione dei nuovi codici tributo.
La cessione del credito in 10 anni
Per consentire ai cessionari e alle imprese che hanno eseguito i lavori ammessi al superbonus di utilizzare i crediti edilizi su un orizzonte temporale più lungo rispetto ai canonici 5 anni (4 anni in alcuni casi) e dunque superare eventuali problemi di capienza fiscale, il decreto Aiuti-quater, ha previsto la possibilità di:
- suddividere il credito superbonus acquisito dal contribuente;
- fino a un massimo di 10 quote annuali.
Con il DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, la possibilità in esame è stata estesa anche ai crediti derivanti dalle agevolazioni Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
Una volta scelta la ripartizione della singola rata in 10 anni (vedi provvedimento ADE del 18 aprile):
- ogni rata delle 10 può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
- non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita;
- l’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Dunque, è corretto affermare che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, non utilizzata in compensazione , anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Cessione del credito in 10 anni. Quali codici tributo utilizzare?
In considerazione di tale novità, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario approvare i codici tributo per utilizzare le singole quote annuali (frutto della ripartizione della singola quota annuale in 10 anni).
Ebbene, con la finalità di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.
I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Cessione del credito. I nuovi codici tributo per i crediti comunicati da aprile in avanti
Considerato che la possibilità di suddividere la quota annuale in 10 anni riguarda i crediti oggetto di comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato nuovi codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti che invece sono stati oggetto di comunicazione di sconto in fattura e cessione dal 1° aprile 2023 in avanti.
Da qui, ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione di ieri si aggiungono i seguenti identificativi:
- “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
- “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.
I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 , n. 12/2022 e n. 71/2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi richiamati.