La cessione del credito in 10 anni è una novità che è stata introdotta con il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater. Le regole operative per sfruttare la chance offerta dal Governo sono state definite di recente dall’Agenzia delle entrate.
Può essere oggetto di utilizzo in 10 anni, la singola quota annuale del credito edilizio Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. Ad esempio, la quota inutilizzata 2023, potrà essere portata in compensazione in F24 fino al 2033.
Detto ciò, una volta che il cessionario o l’imprenditore che ha effettuato i lavori dovessero venire a mancare, l’erede può continuare a utilizzare il credito per pagare le proprie imposte e contributi oppure cedere il credito residuo per il totale?
Prima di dare una risposta a questa domanda, è bene richiamare le disposizioni che hanno introdotto la possibilità di utilizzare il credito edilizio in 10 anni.
La cessione del credito in 10 anni
Grazie al decreto sopra citato, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, non utilizzata in compensazione , anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Una volta scelta la ripartizione della singola rata in 10 anni:
- ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
- non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita;
- l’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Questo esempio, riportato in un nostro precedente approfondimento, può aiutarci a capire meglio la portata della norma.
Un’impresa ha nel proprio cassetto fiscale la rata 2023 relativa a un credito superbonus da sconto in fattura, dell’importo di 1000 euro e prevede di non avere sufficiente capienza fiscale.
L’impresa potrà:
- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 500 euro) e
- comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (500 euro-residuo).
Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 50 euro ciascuna.
La cessione del credito in 10 anni. Quali indicazioni per gli eredi?
In base a quanto detto finora, l’utilizzo della singola rata annuale può protrarsi per tempi che sono abbastanza lunghi.
Cosa succede se il titolare del credito dovesse venire a mancare? L’erede può utilizzare il credito in compensazione?
Iniziamo col dire che l’erede potrà certamente utilizzare il credito per pagare le imposte dovute dal de cuius.
In questo caso, nell’F24 dovranno essere indicati: i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.
Dunque:
- nel campo contribuente dovranno essere indicati i dati del soggetto deceduto;
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’erede;
- nel campo “codice identificativo”, il codice 07.
Detto ciò, la situazione si complica laddove l’erede volesse utilizzare il credito una volta accettata l’eredità. Non sembrerebbe configurarsi una cessione di crediti posto che l’erede subentra in tutti i “rapporti attivi” del defunto. Anche perché nel modello con il quale si comunica la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate non c’è alcun riferimento all’erede.
Detto ciò, a oggi non si conoscono ancora le modalità attraverso le quali il credito del cessionario originario ossia del de cuius può passare nel cassetto fiscale dell’erede.
Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.