Cessione del credito in 10 anni. La scelta è ritrattabile (nuovo provvedimento Agenzia delle entrate)

Sarà possibile annullare la comunicazione di ripartizione dei crediti edilizi in dieci rate annuali
1 anno fa
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Cessione del credito
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La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti edilizi residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura,  può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

E questa la novità contenuta nel nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo del credito in 10 anni,  Prot. n. 2023/13212. In base alle indicazioni date in precedenza dall’Agenzia delle entrate, la scelta per utilizzare il credito da superbonus in 10 anni anziché in 4 non poteva essere revocata. Ora l’Agenzia delle entrate torna sui suoi passi, consentendo la rettifica della precedente comunicazione.

Superbonus e altri bonus edilizi. L’utilizzo del credito in 10 anni

Tramite la Piattaforma cessione crediti, imprese e cessionari possono comunicare all’Agenzia delle entrate di voler utilizzare i crediti edilizi in 10 anni anziché nel numero di quote annuali ammesse per la detrazione in dichiarazione dei redditi. Ad esempio, se per il superbonus è prevista una detrazione in 4 anni (5 in alcuni casi), il cessionario potrà invece optare per l’utilizzo della singola quota annuale in 10 anni.

La possibilità di utilizzare i crediti in 10 anni riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

In base al provvedimento dello scorso 18 aprile 2023,  la quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta non è revocabile.

L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento.

La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.

Cessione del credito e utilizzo in 10 anni. La scelta è revocabile

In base a quanto detto sopra, la scelta per la rateazione non è revocabile. Almeno fino a oggi (vedi provvedimento 18 aprile).

Tuttavia, con il nuovo provvedimento del 22 settembre, l’Agenzia delle entrate ha dato nuove indicazioni, ammettendo la possibilità di rivedere la scelta per la rateazione lunga.

Infatti:

  • a partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili;
  • inoltre sarà possibile annullare la ripartizione in dieci rate dei crediti residui, inviando all’Agenzia, tramite Pec, il l’apposito modello.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

Successivamente anche tale operazione (annullamento rateazione lunga) potrà essere effettuata attraverso una specifica funzionalità da attivare nella medesima Piattaforma.

L’accoglimento della richiesta di annullamento prevede la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione. È previsto inoltre il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Riassumendo.

  • L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo provvedimento sulla cessione del credito in 10 anni;
  • i cessionari potranno annullare la precedente comunicazione con la quale avevo manifestato la scelta per l’utilizzo della singola rata del credito in 10 anni;
  • fino all’attivazione dell’apposita funzionalità sulla piattaforma cessione crediti, l’annullamento dovrà essere comunicato tramite un apposito modello da inviare tramite PEC.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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