Dopo che l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole operative per l’utilizzo del credito superbonus in 10 anni anzichè 4 da parte dei cessionari o dei fornitori (5 per le spese fino al 31 dicembre 2021), viene subito in risalto come la stessa Agenzia è andata oltre le previsioni della norma che ha introdotto la possibilità di utilizzo del credito su un arco temporale più lungo; il riferimento è al DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater.
Infatti, con il provvedimento attuativo è messo nero su bianco che la possibilità di utilizzare il credito in compensazione in 10 anni riguarda la singola rata.
Inoltre, nello stesso provvedimento sembrerebbe che non si tenga conto delle novità introdotte alla disposizione in esame da parte del DL 11/2203, c.d. decreto Superbonus. Nel senso che, si fa riferimento sia alla norma in essere prima del decreto Superbonus sia a quella in vigore dopo il decreto.
La cessione del credito. L’utilizzo delle rate in 10 anni
Prima di entrate nello specifico della questione ossia nella possibilità di diluire nel tempo la singola rata del credito rilevato dal cessionario o dal fornitore che ha eseguito i lavori (in seguito a sconto in fattura), vediamo, a monte, cosa prevede il decreto Aiuti-quater.
Posto che chi rileva il credito, c.d. cessionario, può utilizzarlo alle stesse condizioni previste in capo a chi all’origine ha diritto all’agevolazione, il legislatore ha deciso si intercettare eventuali problemi di capienza fiscale che può avere il cessionario.
Se il credito acquisito è relativo al superbonus 2022, il cessionario potrà utilizzarlo in 4 quote annuali di pari importo. Dunque, anno per anno può utilizzare la singola quota in F24 fino a coprire l’imposta o i contributi da versare allo Stato.
Potrebbe accadere che in uno specifico anno il cessionario non abbia la capienza fiscale tale da poter utilizzare tutta la quota annuale.
L’intervento del DL Aiuti-quater
Da qui entra in gioco il decreto Aiuti-quater, il quale dà la possibilità alle imprese e agli altri cessionari di:
- suddividere il credito superbonus acquisito dal contribuente;
- fino a un massimo di 10 quote annuali.
Con il DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, la possibilità in esame è stata estesa anche ai crediti derivanti dalle agevolazioni Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
Il cessionario può utilizzare il credito su un orizzonte temporale più lungo, superando eventuali problemi di capienza fiscale.
Cessione del credito in 10 anni. Il provvedimento attuativo va oltre la norma
Arriviamo così al provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate. Provvedimento con il quale sono state fissate le modalità operative che cessionari e fornitori da seguire per richiedere all’Agenzia delle entrate di utilizzare il credito in 10 anni.
Ebbene, nel provvedimento è specificato che l’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione
Un esempio pratico
Un esempio pubblicato sulla rivista Fisco Oggi, ci può aiutare a capire meglio quanto prevede il provvedimento. Questo è oltre le disposizioni della norma citata, visto che ammette l’utilizzo in 10 anni in relazione alla singola rata annuale, anche per il residuo.
Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno:
- potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e
- comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro).
Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
La scelta è efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.