Risolvere la questione dei crediti incagliati con gli F24 delle banche, permettere la cessione del credito entro il 31 marzo anche a chi non ha ancora un accordo definitivo, per gli interventi edilizia libera, consentire la cessione anche per chi ha solo comprato i materiali ma non ha ancora avviato i lavori.
Queste sono alcune delle proposte del CNDCEC evidenziate in un comunicato stampa pubblicato ieri.
Il Confronto tra Governo e professionisti del Fisco è sempre attivo, ma ancora non si sa, se e in che termini, l’esecutivo deciderà di rivedere le disposizioni di cui al DL 11/2023, decreto che ha abrogato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Vediamo nello specifico quali sono le proposte del CNDCEC.
Cessione del credito e sconto in fattura. La situazione attuale
A oggi, dopo l’approvazione del DL 11/2023, non è più possibile ristrutturare casa e optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Tuttavia, ci sono delle eccezioni, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sono ancora ammesse solo se, alla data del 16 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.
Cessione del credito e sconto in fattura. Le proposte del CNDCEC
In un comunicato stampa pubblicato ieri il CNDCEc ha affrontato la questione relativa allo stop della cessione del credito e dello sconto in fattura.
La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma. “Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.
Secondo il presidente dei commercialisti, “tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.
Ulteriori proposte
Infine, il CNDCEC propone delle norme per superare alcune incertezze operative che caratterizzano le attuali agevolazioni edilizie.
In particolare, il Governo dovrebbe intervenire con alcune norme di interpretazione autentica per “ufficializzare”:
- la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus;
- la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità;
- la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori;
- il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.
In sintesi, sono queste le proposte del CNDCEC.