Cedere il credito da Bonus 110% è per tutti o no? Come previsto dalla normativa vigente per usufruire dei bonus edilizi tra le opzioni possibili vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questa possibilità è riconosciuta per i soggetti IRES, i soggetti IRPEF e a tutti i contribuenti.
La domanda che ci poniamo in questa guida di Investire Oggi è se un professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?
Bonus fiscali edilizi: cessione o sconto?
La cessione del credito o lo sconto in fattura, come specificato dalla normativa vigente, riguarda gli interventi che danno diritto a:
- Superbonus 110% consolidamento antisismico;
- Superbonus 110% energetico;
- Sismabonus acquisto detrazione 110%;
- Sismabonus detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti IRES;
- Bonus facciate 90%;
- Recupero del patrimonio edilizio 50%;
- Ecobonus detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
- Installazione di impianti fotovoltaici 50%;
- Acquisto immobili ristrutturati da impresa 50%;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 50%.
Per poter cedere il credito da Bonus 110% è obbligatorio ottenere il visto di conformità apposto da un professionista abilitato o da un CAF sulla documentazione riguardante la pratica presentata.
Per tutte le altre detrazioni fiscali non occorre alcun visto di conformità per poter cedere il credito.
Cessione del credito: no alla cessione del professionista che ha effettuato lavori per la propria abitazione
Ci si chiede se il professionista che abbia effettuato lavori per la propria abitazione, soggetti al Bonus 110% possa cedere il credito.
In questo caso la normativa vigente chiarisce che il professionista non possa cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale.
Pertanto, la cessione del credito può essere disposta in favore:
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa);
- di banche e intermediari finanziari;
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
La cessione del credito è consentita se viene eseguita a favore di un soggetto terzo: è quanto disposto dalla stessa Circolare 24/E/2020.
Pertanto, il professionista non può cedere il credito a se stesso visto che effettua i lavori agevolabili sulla propria abitazione.
Diverso è il caso in cui il professionista è socio di una società: in questo caso è consentita la cessione del credito.