Oltre a smantellare il superbonus 110, il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, ha rivisto le regole di utilizzo dei crediti 110 da parte dei cessionari. Ossia per le imprese o altri soggetti che rilevano il credito. Chi acquista o rileva il credito, ad esempio l’impresa che ha accordato lo sconto in fattura al cliente al quale ha fatto i lavori di ristrutturazione 110, può utilizzarlo alle stesse condizioni di chi lo ha ceduto. Dunque, solo per quote annuali. Il credito si sostanzia in 5 quote (in 4 in alcuni casi) per il superbonus e le singole quote possono essere utilizzate anno per anno.
La parte di quota annuale di cui non si fruisce, è persa. Nel senso che non può essere portata in avanti per sommarsi alle quote degli anni successivi.
Da qui, il credito d’imposta può essere utilizzato in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali, utilizzando in compensazione la singola quota annuale, anche in via frazionata. A ogni modo, in alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, l’impresa può sempre decidere di cedere ulteriormente il credito, anche per le rate residue.
Detto ciò, in fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, è stato proposto un emendamento che aumenta il numero delle cessioni di cui può essere oggetto il credito d’imposta da bonus edilizi.
La cessione del credito. Le novità nel decreto Aiuti-quater
Il decreto Aiuti-quater contiene già delle novità in vigore sulla cessione del credito. Al di là di quelli che saranno i cambiamenti che potrebbero essere approvati in fase di conversione in legge.
Infatti, tale decreto dà la possibilità alle imprese e agli altri cessionari di:
- suddividere il credito acquisito dal contribuente;
- fino a un massimo di 10 quote annuali.
Ciò consentirà ai cessionari di poter impiegare il credito per pagare imposte e contributi su un orizzonte temporale più lungo.
La novità riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati in compensazione.
Il fornitore o il cessionario dovrà informare il Fisco con una comunicazione telematica. La comunicazione si invierà secondo le modalità che saranno definite a breve da un provvedimento ad hoc. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.
Nuovi cambiamenti in fase di conversione in legge del DL Aiuti-quater
Ulteriori novità sulla cessione del credito potrebbero arrivare in fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater.
Infatti, è stato proposto un emendamento con il quale si vorrebbe alzare il numero di cessioni ammesse tra “soggetti qualificati” (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) da 2 a 3. In tal modo, la prima cessione rimarrà libera. Successivamente saranno ammessi altre tre cessioni. La banca una volta che viene in possesso del credito, se con la prima o le altre cessioni poco importa, potrà trasferirlo in favore del proprio correntista, impresa o professionista. Rimarrebbe in essere il divieto per il correntista di cedere il credito ulteriormente.