Cessione del credito. Per i professionisti c’è una buona notizia

L'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale del Veneto, ha fornito un importante chiarimento in materia di cessione del credito
1 anno fa
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La differenza generatasi nella cessione del credito, tra valore nominale del credito acquisito e il prezzo pagato per averlo, non rappresenta una componente reddituale da tassare per il professionista che agisce con la propria partita iva.

Questo l’importante chiarimento fornito in materia di cessione del credito dall’Agenzia delle entrate Direzione Regionale del Veneto con la risposta a interpello n. 956–335/2023.

Dunque, se per le imprese, semplificando,  la differenza positiva tra il prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale è qualificabile come provento finanziario, la stessa cosa non può dirsi per il professionista che potrà massimizzare i vantaggi legati all’acquisizione del credito.

La cessione del credito. Perché conviene acquistare?

Nella totalità dei casi, chi acquista un credito legato ai bonus edilizi lo fa a un prezzo più basso di quello che è il suo reale valore nominale.

Tuttavia, tale credito può essere utilizzato per il suo valore nominale. Né di più né di meno. Imprese e banche possono utilizzare il credito superbonus in 10 anni.

Dunque, ipotizzando un credito di un valore nominale di 100.000 euro e una cessione del credito da parte della banca per 70.000 euro, l’impresa o il professionista avrebbe la possibilità di utilizzare il credito in F24 per pagare imposte e contributi per 100.000 euro.

Si tratterebbe di un differenziale positivo di ben 30.000 euro.

A tal proposito, i crediti da superbonus, bonus facciate, ecc., possono essere utilizzati per pagare in F24 imposte e contributi che si versano con tale modello ossia:

  • imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • eccetera.

Cosicché è evidente che sia all’impresa sia al professionista conviene acquistare crediti dalle banche o privati (prima cessione).

Cessione del credito. Per i professionisti c’è una buona notizia

Detto ciò, se per le imprese la differenza positiva tra il prezzo di acquisto del credito e il suo valore nominale è qualificabile come provento finanziario, la stesa cosa non può dirsi per il professionista.

Infatti, l’Agenzia delle entrate Direzione Regionale del Veneto con la risposta ad interpello n. 956–335/2023 è arrivata alla conclusione che la differenza tra valore nominale del credito acquisito e il prezzo pagato per averlo, non rappresenta una componente reddituale per il professionista che procedere all’acquisto del credito edilizio.

In base all’art.6 del TUIR “classificazione dei redditi”, i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Nello specifico la questione riguarda l’eventuale tassazione del plusvalore conseguito dal professionista quale reddito: di capitale, di lavoro autonomo o quale reddito diverso.

Secondo l’Agenzia delle entrate la differenza a vantaggio del professionista non può essere ricondotta a nessuna delle suddette categorie reddituali. La situazione potrebbe cambiare laddove ci fosse una norma ad hoc che riconduca il suddetto plusvalore a una delle citate previsioni reddituali.

Tuttavia a oggi non si rileva alcuna norma che preveda una tassazione per il differenziale positivo in esame.

Nei fatti, la differenza tra valore nominale del credito acquisito e il prezzo pagato per averlo, non è tassabile in capo al professionista.

Riassumendo…

  • I crediti da bonus edilizi possono essere ceduti o utilizzati in compensazione per pagare imposte e contributi previdenziali;
  • la cessione del credito può essere conveniente per chi acquista;
  • chi acquista un credito legato ai bonus edilizi lo fa ad  ad un prezzo più basso di quello che è il suo reale valore nominale;
  • per il professionista la differenza tra valore nominale del credito acquisito e il prezzo pagato per averlo non fa reddito.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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