Cessione del credito per tutti. Anche con asseverazione tardiva (risposta Agenzia delle entrate)

La remissione in bonis andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione al Fisco dell'opzione di cessione
1 anno fa
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Cessione del credito
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Cessione del credito salva con asseverazione degli interventi antisismici sanata in remissione in bonis laddove possible.

Può essere così riassunta la risposta n°332 dell’Agenzia delle entrate pubblicata ieri.

Laddove il contribuente abbia esercitato rispetto alle spese 2022 l’opzione per la cessione del credito (o anche sconto in fattura), la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione al Fisco dell’opzione di cessione.

La riposta n° 332/2023

La riposta n° 332 2023 prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, un contribuente ha fatto presente di aver avviato un intervento edilizio, lavori antisismici 110%, su un immobile di proprietà, accatastato attualmente come C/6. Ma destinato a essere trasformato in abitazione al termine dei lavori.

Lo stesso ha evidenziato  che  alla comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.

Considerato che relazione risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori», ha chiesto all’Agenzia delle entrate, se la citata omissione possa essere assimilata «ad una violazione meramente formale, che non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%».

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento è disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 (concernente le «linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati»).

Ai fini del superbonus, vedi art.119 del DL 34/2020, anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura, è necessario che l’efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del richiamato decreto ministeriale:

dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.

58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

Da qui, secondo l’Agenzia delle entrate, riprendendo la circolare n. 28/E del 2022, la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al superbonus. Detta violazione non può, dunque, essere considerata ”meramente” formale trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Cessione del credito. Asseverazione con remissione in bonis

Tuttavia ci sarebbe una soluzione.

La soluzione è rappresentata dalla remissione in bonis che può essere attivata anche rispetto all’omessa presentazione al Comune competente (sportello SUE) della citata asseverazione.

Ai fini della remissione in bonis, si richiede che il contribuente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, nel caso specifico, ”la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”);
  • versi la sanzione di 250 euro.

A ogni modo, la remissione in bonis per l’asseverazione, dovrà avvenire prima di trasmettere all’Agenzia delle entrate l’eventuale comunicazione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

 Inoltre, anche per tale comunicazione sarà ammessa la remissione in bonis. Ciò dovrà avvenire sempre entro il 30 novembre 2023.

La remissione in bonis è ammessa anche senza accordo di cessione.

Riassumendo…

  • Per ottenere il sismabonus serve la preventiva asseverazione di rischio sismico ante operam;
  • l’omessa presentazione può essere sanata anche grazie alla remissione in bonis;
  • la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di scadenza della prima dichiarazione dei redditi utile;
  • è possibile ricorrere alla remissione in bonis anche per la comunicazione di cessione del credito al Fisco;
  • è necessario versare la sanzione di 250 euro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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