Dolo o colpa grave nella cessione del credito. E’ questo uno degli aspetti più importi analizzati ieri dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°33.
Dopo l’introduzione della norma in base alla quale i fornitori, le banche e gli altri intermediari, rispondono, per l’eventuale illegittimità del credito, in concorso nella violazione, solo in caso di dolo o colpa grave, si attendevano le istruzioni dell’Agenzia delle entrate con le quali definire meglio le situazioni in cui si può parlare di dolo o di colpa grave.
Ebbene, grazie alla circolare di ieri, è possibile passare dalla teoria alla pratica e avere più certezza su quelle che sono le responsabilità rispetto a chi decide di acquistare il credito dal primo beneficiario ossia dal contribuente che ha ristrutturato casa e vuole monetizzare i lavori con la cessione del credito o con lo sconto in fattura.
Cessione del credito. La responsabilità limitata in favore dei cessionari
L’art.33-ter del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, rivede la responsabilità dell’impresa o degli altri cessionari che rilevano o acquistano il credito da superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.
In particolare, le imprese e le banche che prendono i crediti dal contribuente, risponderanno, insieme al contribuente, di un’eventuale illegittimità del credito, solo in caso di dolo o colpa grave.
Le limitazioni di responsabilità, valgono solo per quei crediti rispetto ai quali vi è una documentazione completa, dunque:
- visti di conformità,
- asseverazioni e
- attestazioni ex art.121 del DL 34/2020.
Attenzione però, per quei crediti per i quali non c’era ancora l’obbligo della suddetta documentazione, il cedente ossia il fornitore dei lavori è tenuto ad acquisirla, ora per allora.
Dunque, dovrà provvedere ad ottenere visto di conformità, asseverazioni e attestazioni.
La stessa indicazione vale per i crediti legati a lavori in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Quando c’è dolo o colpa grave?
Fatta tale doverosa ricostruzione, è necessario individuare le situazione di dolo o colpa grave che fanno venire meno la responsabilità limitata dei cessionari.
Ebbene, nelle circolare n°33, si parla di dolo o colpa grave rispettivamente nelle seguenti situazioni:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta.
C’è colpa grave anche in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).