In redazione di investire Oggi, è arrivato un quesito di particolare interesse che riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito.
“Lo scorso anno ho collaborato con uno studio tecnico ad un progetto relativo al superbonus su un edificio condominiale. Ho accordato al cliente lo sconto in fattura ottenendo in cambio il relativo credito d’imposta pari al 110% dell’importo della prestazione. Detto ciò, la fattura è stata emessa a settembre 2022, da qui sono a chiedere ai fini reddituali, in vista della prossima scadenza del saldo e degli acconti Irpef, come deve essere trattata la citata fattura. Lo sconto e la successiva cessione fanno reddito? “
La cessione del credito e lo sconto in fattura. Le regole
In applicazione delle disposizioni di cui all’art.
In caso di sconto in fattura, chi lo applica ottiene in cambio un credito d’imposta pari alla detrazione che sarebbe spettata a monte al contribuente. Questo credito d’imposta può essere utilizzato per pagare imposte e contributi dovuti allo Stato o può essere oggetto di cessione.
In merito alla cessione, laddove ancora possibile, le regole a oggi in vigore sono le seguenti.
La prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato, poi:
- la 2°, la 3° e la 4° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).
- e’ sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta’ di ulteriore cessione.
Dunque, le banche che hanno rilevato il credito, possono cederlo direttamente ai loro correntisti diversi dai consumatori finali ( imprenditori o professionisti non fa differenza).
La cessione del credito fa reddito. Ecco per chi
In premessa ci è stato chiesto se lo sconto in fattura e l’eventuale successiva cessione facciano reddito e di conseguenza vadano inserite in dichiarazione.
Ebbene, a tal proposito ci viene in aiuto la circolare n°23/2022.
In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:
A seguito dell’opzione esercitata dal committente, il professionista o il tecnico recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell’importo oggetto di sconto. Si ritiene che l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento dello stesso, costituisca un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Dunque, il credito ottenuto dall’applicazione dello sconto in fattura, al netto dell’iva, rappresenta un compenso da assoggettare a tassazione.
Inoltre, laddove il professionista richieda un compenso aggiuntivo in quanto non può utilizzare l’intero credito acquisito immediatamente ovvero sostiene un costo per la successiva cessione del predetto credito, tale compenso deve essere altresì tassato.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
Circa l’individuazione del periodo d’imposta al quale imputare il compenso, rileva la data di emissione della fattura. Da qui, alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento.
Riassumendo…
- il professionista che effettua delle prestazioni nell’ambito dei bonus edilizi può accordare lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- per il professionista il credito ottenuto dall’applicazione dello sconto in fattura rappresenta un compenso da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie;
- anche il compenso aggiuntivo per l’utilizzo frazionato del credito è soggetto a tassazione.