Quando scatta in capo a fornitori e cessionari il concorso nella violazione per un’eventuale irregolarità del credito edilizio?
Rispetto a tale aspetto negli ultimi due anni ci sono stati diversi interventi del Governo; il Governo Draghi e poi il Governo Meloni dapprima hanno appesantito la responsabilità in capo a chi decide di rilevare un credito edilizio e successivamente invece hanno cercato di rendere meno onerosa la responsabilità stilando una lista della documentazione che permette ai cessionari di mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco.
Tutta ruota intorno al concetto di dolo, colpa grave o colpa lieve.
Con la circolare n° 27/E sulla cessione del credito, l’Agenzia delle entrate è tornata sulle ultime novità in materia di responsabilità in capo a cessionari e fornitori che hanno nel proprio portafoglio crediti edilizi.
La cessione del credito. Quale responsabilità per cessionari e fornitori?
Chi decide di rilevare un credito edilizio deve porre in atto una serie di accorgimenti. Dunque, deve agire con una certa diligenza. E’ è chiaro che la diligenza che può essere richiesta al privato imprenditore che acquista un credito dalla propria banca non può essere la stessa di quelle richiesta ad una banca che acquista il credito da un contribuente e che ha ristrutturato la propria casa e intende cedere il credito maturato. Infatti, in tale ultimo caso, la banca può e deve fare controlli approfonditi circa la liceità del credito acquisto. Anche rispetto ad eventuali profili di criticità connessi all’operazione di acquisizione e agli obblighi di antiriciclaggio.
Con la circolare n. 33/E del 2022 è stato chiarito che:
affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve”.
Detto ciò, con la circolare n°27/E, l’Agenzia delle entrate è ritornata sulla responsabilità dei cessionari riprendendo le novità introdotte dal DL 11/2023, c.d. decreto cessioni.
Responsabilità per cessionari e fornitori nella cessione del credito
In base al decreto cessioni, non c’è dolo o colpa grave dunque non si configura la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:
- di aver acquisito il credito d’imposta;
- di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
A tal fine, il cessionario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici. - fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso d’interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- ecc.
Questa documentazione permette al cessionario di superare l’ipotesi del concorso nella violazione con il beneficiario della detrazione che ha agito senza rispettare le norme fiscali.
A ogni modo, la mancanza della suddetta documentazione, non fa scattare in automatico in capo al cessionario il dolo o la colpa grave; infatti:
il cessionario la possibilità di «fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza (comma 6-quater art.121 DL 34/2020).
Nel complesso però, la responsabilità limitata nella cessione del credito è solo per pochi.
Riassumendo…
- Cessionari e fornitori devono agire con con una certa diligenza nelle operazioni di acquisizione dei crediti edilizi;
- non c’è dolo o colpa grave dunque non si configura la responsabilità in solido del fornitore. O del cessionario se questi sono in possesso della documentazione richiesta per legge;
- l’assenza della documentazione non fa scattare in automatico il dolo o la colpa grave in capo ai cessionari.