Cessione del credito, sconto in fattura e detrazione in 10 anni. Cosa rimarrà nel 2024?

Bisognerà attendere il testo finale della Manovra 2024 per capire se cambierà qualcosa per la proroga del superbonus e per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2024
1 anno fa
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Superbonus cessione del credito
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Cessione del credito, sconto in fattura e detrazione in 10 anni. Cosa rimarrà nel 2024? Questa la domanda che ci è stata posta da un nostro lettore.

“Buongiorno, nel 2024 l’immobile in cui vivo con la mia famiglia sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. A oggi non mi è del tutto chiaro rispetto a quali lavori sarà ancora possibile sfruttare lo sconto in fattura o la cessione del credito 2024. Non sono riuscito a capire neanche se sarà ancora possibile sfruttare il superbonus in 10 anni.

 Potreste farmi un quadro dell’attuale situazione e della possibile evoluzione nel 2024 per cessione del credito, sconto in fattura e detrazione in 10 anni. Grazie (Giampiero da Messina)”.

La cessione del credito e lo sconto in fattura. La situazione attuale

Dopo il DL 11/2203, c.d. decreto cessioni o decreto superbonus, cessione del credito e sconto in fattura 2023 e 2024, con effetti dal 17 febbraio scorso non sono più possibili per i seguenti lavori (vedi circolare Agenzia delle entrate n°27/2023):

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
  • efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio);
  • adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate, non più in vigore);
  • installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Opzioni ancora ammesse

Al contrario, le due opzioni sono ancora ammesse per: il bonus barriere architettoniche 75% anche in assenza di disabili; per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009.

E in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche; lavori realizzati dagli IACP (case popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV). Gli enti in parola devono risultare siano già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 16 febbraio 2023.

Il superbonus in 10 anni. La detrazione nel lungo periodo

Sempre il DL 11/2023, ha previsto, al fine di superare eventuali situazioni di incapienza fiscale, la possibilità di detrarre le spese superbonus in dieci anni. Ciò anche in considerazione dell’addio alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito 2024.

Detto ciò:

  • l’opzione per la detrazione in 10 anni deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile;
  • deve essere rispettata la condizione che la spesa relativa periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).

Dunque, il contribuente nulla ha dovuto inserire nel 730 il cui termine di presentazione è scaduto al 2 ottobre. Stessa cosa dicasi per il modello Redditi in scadenza al 30 novembre prossimo.

Cessione del credito, sconto in fattura e detrazione in 10 anni. Cosa rimarrà nel 2024?

In merito alle possibili evoluzioni della situazione nel 2024, a oggi le notizie che arrivano dall’approvazione del DDL di bilancio 2024 non sono delle migliori.

Infatti, non solo non sono previste proroghe del superbonus 110. Ma non ci sono neanche novità per quanto riguarda lo sconto in fattura e le cessione del credito 2024.

Non è escluso addirittura che ci possa essere un intervento che vada anche ad abrogare le ipotesi residuali in cui le due opzioni sono ancora ammesse. Sulla detrazione in 10 anni, l’opzione riguarda solo le spese superbonus 2022. Anche qui, bisognerà attendere le future evoluzioni che potrebbero arrivare da qui a fine anno.

Riassumendo…

  • IL DL Cessioni ha eliminato sconto in fattura e cessione del credito;
  • tuttavia ci sono delle ipotesi residuali in cui le due opzioni sono ancora ammesse;
  • bisogna attendere il testo finale della Manovra 2024 per capire se cambierà qualcosa per la proroga del superbonus e per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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