Cessione del credito sempre più difficile: meglio essere sicuri o si perde il treno

In caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l'impresa, la banca o altro soggetto, non potrà cederlo ulteriormente
3 anni fa
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Non c’è pace per la cessione dei bonus edilizi, nel decreto Sostegni-ter è previsto che il credito può essere oggetto di una sola cessione. Dunque, in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente. Inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

La cessione del credito e lo sconto in fattura: la situazione attuale

Le regole per la cessione dei bonus edilizi e per lo sconto in fattura, ex art.121 del D.

L. 34/2020, decreto Rilancio,  sono state oggetto di modifiche continue negli ultimi mesi. Di recente, con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, il Governo ha disposto  l’obbligo visto di conformità e di asseverazione sulla congruità delle spese anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

Di seguito, con la legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, è stato previsto che  non è più necessario il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per:

  • le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Cosa cambia con il decreto Sostegni-ter?

La normativa sulla cessione dei credito cambia nuovamente con il decreto Sostegni-ter, approvato la scorsa settimana dal Governo e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il decreto dispone che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Attenzione, il Governo ha previsto un periodo transitorio. Nel senso che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione possono essere oggetto di un’ulteriore cessione. Dunque solo per tali crediti sono ammesse due cessione anzichè una.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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