Cessione del credito e sconto in fattura sono state le grandi novità che hanno caratterizzato i bonus edilizi fino all’intervento del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus. Decreto che ha ridotto al minimo la lista dei lavori rispetto ai quali è ancora possibile sfruttare le citate opzioni. Dapprima previste per il solo superbonus e poi estese anche agli altri bonus edilizi, le due opzioni hanno consentito al contribuente di ristrutturare la propria casa recuperando tutte o parte delle spese sostenute; in caso di sconto in fattura, quasi nella totalità dei casi il contribuente non ha pagato un euro per sistemare la propria casa.
Detto ciò, le operazioni di cessione e sconto in fattura hanno però innescato una serie di frodi ai danni dello Stato. Soprattutto nella fase iniziale del superbonus in cui i controlli e le responsabilità di imprese e contribuenti non erano stati ben regolati dalla legge.
Proprio in tale contesto, ossia sui controlli effettuati sulla cessione dei bonus edilizi, si inserisce il provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia delle entrate che individua l’ufficio competente a eseguire i controlli in capo al contribuente o al cessionario/fornitore.
La cessione del credito e lo sconto in fattura. Atti di recupero entro otto anni
L’adozione del provvedimento di ieri, Prot. n. 237466 /2023, è legata alle previsioni di cui al comma 35 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che:
Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e’ attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
Il riferimento alle attribuzioni si intende quale competenza all’emissione degli atti di recupero, di importi dovuti dal contribuente e non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti.
L’atto di recupero legato a un credito inesistente può essere emesso entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito inesistente.
Cessione del credito. Controlli KO se l’ufficio non è competente (nuovo provvedimento Agenzia delle entrate)
Con il provvedimento in parola, l’Agenzia delle entrate ha individuato l’ufficio competente ad eseguire i controlli sulle cessioni del credito.
In particolare, in caso di violazioni relative alla cessione di bonus fiscali o alla fruizione di contributi a fondo perduto, è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli. In mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.
Ma andiamo con ordine.
Il richiamato comma 35 prevede che i poteri di emettere atti di recupero e irrogare sanzioni, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione.
In mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la competenza all’emissione dei suddetti atti spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore. Ciò in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario al momento di utilizzo del credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.
Riassumendo…
- l’Agenzia delle entrate ha individuato l’ufficio competente ad eseguire i controlli in capo al contribuente o al cessionario/fornitore;
- la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, è l’ufficio competente per i controlli;
- in mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore.