Affinché operi la limitazione di responsabilità nella cessione del credito, salvo dolo o colpa grave, è necessario che sia presente tutta la documentazione richiesta per legge, dunque, visto di conformità, asseverazioni e attestazioni rilasciate dal tecnico competente.
Detto ciò, tali indicazioni valgono anche per i lavori considerati di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro? La domanda è lecita perché, per tale tipi di lavori, il legislatore non prevede alcun obbligo di visto di conformità o asseverazione, ai fini delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Proprio tale aspetto, è stato oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle entrate che ha chiarito, rispetto a tali lavori di edilizia libera, come debbano essere applicate le nuove regole sulla responsabilità limitata dei cessionari. Vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti dal Fisco con la circolare n°33.
Cessione del credito. Le regole per l’edilizia libera
In base all’art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, visto di conformità e asseverazione sono sempre necessari laddove il contribuente intenda beneficiare, per i lavori di “ristrutturazione” effettuati sulla propria casa, di una delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Non servono né visto né asseverazione:
- per gli interventi in edilizia libera e
- per quelli di importo complessivo fino a 10.000 euro.
Per il bonus facciate, ai fini della opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, la suddetta documentazione serve sempre.
Per la responsabilità limitata documentazione completa. Servono visto e asseverazione
Dunque abbiamo appena detto che, anche se il contribuente opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, non servono né visto di conformità né asseverazione sulla congruità delle spese per i lavori in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Tuttavia, affinché operino le nuove regole sulla responsabilità limitata di coloro che acquistano o rilevano il credito ( i c.d. cessionari), è necessario che, rispetto a tali crediti, vi sia una documentazione completa, dunque:
- visti di conformità,
- asseverazioni e
- attestazioni ex art.121 del DL 34/2020.
Inoltre, per quei crediti per i quali non c’era ancora l’obbligo della suddetta documentazione, il cedente ossia il fornitore dei lavori è tenuto ad acquisirla, ora per allora.
Da qui, tali ultime indicazioni valgono anche per le opere in edilizia libera per le quali neanche oggi c’è un obbligo di visto e asseverazione?
Ebbene, nella circolare n°33/e l’Agenzia delle entrate da una risposta affermativa:
Con riferimento, inoltre, alle opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, (..) attesa la ratio agevolativa della norma in commento, che, a fronte della presenza della richiamata documentazione, attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione, si ritiene che tali effetti possano operare anche in relazione ai crediti per i qual il citato articolo 121, comma 1-ter, non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca «ora per allora».
In sostanza, per far sì che il cessionario abbia una responsabilità limitata nella cessione del credito, anche per le opere di edilizia libera servono visto di conformità e asseverazioni.