Cessione del preliminare, quando l’imposta di registro è fissa

In base al principio dell’alternatività delle imposte per la sua registrazione l’imposta di registro è applicata in misura fissa.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 95 del 4 marzo 2022, ha fornito utili chiarimenti relativi alla corretta applicazione dell’imposta di registro al momento della registrazione dell’atto di cessione di un contratto preliminare. Vediamo maglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

La società “Alfa” ha sottoscritto con la società “Beta” un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, versando la somma di euro 70.000 a titolo di caparra confirmatoria, con obbligo di versare la residua parte di prezzo al momento della sottoscrizione del rogito.


In seguito, quest’ultima lo ha ceduto a titolo gratuito alla società istante.
A fronte di questa cessione è previsto solo il rimborso parziale di euro 50.000 della caparra confirmatoria già versata da Alfa.
Ciò premesso, l’Istante chiede di conoscere la corretta applicazione dell’imposta di registro al momento della registrazione dell’atto di cessione di preliminare

Cessione del preliminare, l’imposta di Registro è fissa

Il contratto preliminare di compravendita, viene chiarito dall’Agenzia delle entrate, deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è soggetto all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200. Attenzione, in presenza di una caparra, deve essere applicata l’aliquota dello 0,50%, mentre nel caso di acconti di prezzo non soggetti a Iva si applica l’aliquota del 3 per cento. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
La caparra confirmatoria, diversamente dall’acconto, non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, ma ha natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale.
La caparra diventa “acconto” del prezzo di vendita soltanto con la stipula del contratto definitivo.
Dunque, i 50 mila euro versati dalla società non costituiscono una restituzione parziale della “caparra confirmatoria” bensì sono un corrispettivo rilevante ai fini Iva. Per tale motivo, conclude l’Agenzia delle entrate, in base al principio dell’alternatività delle imposte per la sua registrazione la tassazione è applicata in misura fissa pari a 200 euro.

 

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