Il decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio) all’art.124, comma 2 prevede che “…le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Si chiede come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.
È questa la FAQ cui Assosoftware ha dato risposta, in sul proprio sito istituzionale.
Il menzionato art. 124, al comma 1 ha previsto che le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono assoggettate ad aliquota IVA del 5% (a tale scopo è stato inserito il nuovo numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
I beni interessati dalla menzionata aliquota ridotta, nel dettaglio sono: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Cessioni esenti IVA fino al 31 dicembre: come indicarle nell’e-fattura
Lo stesso art. 124 del decreto Rilancio, al comma 2, prevede tuttavia, che, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria legato all’epidemia Covid-19, per le cessioni dei suddetti beni effettuate fino al 31 dicembre 2020, ci sarà esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
A tal proposito, con riferimento alla FAQ di cui in premessa, Assosoftware, ha fatto sapere che, essendo fatto salvo il diritto alla detrazione, tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all’Art.10 del DPR n.633. Allo stesso tempo è stato osservato che “la relazione illustrativa nel commentare il comma fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione quest’ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli del SdI che in caso di mancanza di aliquota IVA richiedono obbligatoriamente un codice Natura. Tutto ciò premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, si ritiene che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art.124 c.2 del D.L. 34/2020”.