Arriva, con il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) la detassazione, per persone fisiche, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come startup innovative o come PMI, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.
Plusvalenze da partecipazione in startup: ambito oggettivo della detassazione
L’art. 14 del decreto Sostegni bis stabilisce l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.
Ai fini del beneficio la cessione deve avere ad oggetto azioni o quote di partecipazione, in startup innovative o PMI innovative:
- acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025
- e detenute per almeno 3 anni.
Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate.
A questo proposito ricordiamo che si definisce:
- qualificata, la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero il 25% (5% per società quotate) del capitale/patrimonio sociale
- non qualificata, la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero il 25% (5% per società quotate) del capitale/patrimonio sociale.
Detassazione plusvalenze reinvestite in startup
Il comma 3 del medesimo art. 14 del decreto Sostegni bis, introduce altresì la detassazione delle plusvalenze realizzate (da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa) mediante cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) in società e reinvestite in startup o PMI innovative.
In dettaglio, il beneficio dell’esenzione è subordinato alle seguenti condizioni:
- le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale
- le plusvalenze realizzate dalla cessione delle citate azioni o partecipazioni devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione (in denaro) di capitale sociale
- il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
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