Con l’art. 124 del decreto Rilancio, il legislatore ha sancito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti (specifici) dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- monitor multiparametrico anche da trasporto
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- tubi endotracheali
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- maschere per la ventilazione non invasiva
- sistemi di aspirazione
- umidificatori
- laringoscopi
- strumentazione per accesso vascolare
- aspiratore elettrico
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- ecotomografo portatile
- elettrocardiografo
- tomografo computerizzato
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- carrelli per emergenza
- estrattori RNA
- strumentazione per diagnostica per COVID-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Vaccini anti Covid-19: esenzione IVA per due anni
Successivamente, con la legge di bilancio 2021, in deroga a quanto sopra, si è stabilita l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022 (fermo restando il diritto alla detrazione) per:
- le cessioni della strumentazione di diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione
- le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.
Tomografi ed aspiratori odontoiatri: ammessa l’IVA al 5%
L’Agenzia delle Entrate, con i principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021, ha precisato che, dal 1° gennaio 2021, rientrano tra i beni soggetti ad aliquota IVA del 5% i tomografi computerizzati e gli aspiratori ad uso odontoiatrico.
A tale conclusione l’Amministrazione finanziaria è giunta in considerazione dei criteri contenuti in un documento validato dal Comitato tecnico scientifico per ripartire in sicurezza durante la fase 2 della pandemia e stabiliti dal tavolo tecnico di odontoiatria.
Dal citato documento emerge che è stato detto ai dentisti, in questo periodo di Covid-19 ed al fine di contenerne la diffusione:
- di preferire esami radiologici extraorali rispetto a quelli intraorali, al fine di evitare il riflesso della tosse soprattutto in pazienti a minor compliance (il tomografo computerizzato permette questa finalità e, quindi, può considerarsi un DPI anti Covid-19)
- di dare priorità all’utilizzo del doppio aspiratore o aspiratore chirurgico.