Il legislatore ha aumentato la percentuale di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’IVA (per i produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972) prevista per le cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale
Ricordiamo che il citato art. 34 stabilisce che per i produttori agricoli e ittici, indicati nella prima parte della Tabella A allegata al decreto IVA stesso, si applica una detrazione forfettizzata dall’IVA pari alle percentuali di compensazione stabilite (per le singole categorie di prodotti) da appositi decreti (vedi anche…..).
Regime di compensazione IVA settore agricolo: come funziona
Le percentuali di compensazione servono a calcolare l’ammontare dell’IVA detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA).
Per tale categoria di contribuenti, infatti, è previsto il seguente meccanismo:
- l’IVA è applicata al cliente con l’aliquota prevista per il tipo di cessione effettuata
- e la detrazione dell’imposta (sugli acquisti) è determinata in misura pari alle menzionate misure di compensazione (applicate all’ammontare imponibile delle cessioni)
Esempio
Si supponga che la cessione del prodotto agricolo avvenga ad un importo di 7.000 euro + IVA. Per tali cessioni l’aliquota IVA prevista è del 10%. Pertanto, in questo caso l’acquirente pagherà all’agricoltore l’importo di 7.000 + IVA 10% (ossia 7.700 euro). L’IVA (sugli acquisti) detraibile per l’agricoltore sarà data applicando all’imponibile (7.000) la percentuale di compensazione. Supponendo una percentuale di compensazione del 6%, quindi:
- IVA detraibile = (7.000 x 6%) = 420,00
- IVA dovuta dall’allevatore in sede di liquidazione = (700 – 420) = 280,00
Quindi, per chi applica questo regime, l’IVA assolta sugli acquisti non rileva ai fini della liquidazione periodica dell’imposta, ma ciò che rileva è la citata percentuale di compensazione.
La nuova percentuale di compensazione IVA per le cessioni del legno
Con il decreto MEF del 5 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
In dettaglio tale percentuale di compensazione si applica, dal 1° gennaio 2021, alle cessioni di
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.