Un disoccupato che assiste un disabile ha diritto a qualche agevolazione Legge 104?
Come cantava Fabrizio De André con il brano Don Raffae’: “A proposito tengo ‘nu frate che da quindici anni sta disoccupato. Che s’ha fatto cinquanta concorsi, novanta domande e duecento ricorsi“.
Trovare un lavoro non è purtroppo semplice. Le aziende richiedono spesso requisiti che non tutti possiedono.
Se tutto questo non bastasse, anche una volta trovato un impiego, quest’ultimo può non essere in linea con le proprie aspettative.
Chi assiste un disabile da disoccupato ha diritto a qualche rimborso con la 104?
Una situazione non facile da gestire e che può rivelarsi ancora più complicata nel caso in cui un disoccupato debba prestare assistenza a un famigliare non autosufficiente. Ne è un chiaro esempio quanto accaduto a un nostro lettore che a tal proposito ci chiede:
“Buongiorno, mi chiamo Matteo e qualche mese fa sono stato licenziato. Al momento percepisco la Naspi e sono alla ricerca attiva di un nuovo impiego. Ma non solo, mi prendo cura di mia mamma, che abita nella mia abitazione e che purtroppo non è autosufficiente. Vi contratto per chiedervi se, vista la mia situazione, abbia o meno diritto a qualche rimborso con la legge 104. Grazie in anticipo per la risposta”.
A fornire una riposta a tale quesito ci ha pensato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Attraverso l’interpello numero 70 del 2009, infatti, si evince che:
“lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione. In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.”
Permessi 104 e congedo straordinario in cassa integrazione e con la Naspi
Entrando nei dettagli, stando alla normativa vigente è possibile beneficiare dei permessi Legge 104 durante la cassa integrazione soltanto se il lavoratore è sospeso parzialmente.
In caso di cassa integrazione a zero ore, invece, il dipendente non svolge l’attività lavorativa per tutto il mese. Pertanto, in quest’ultimo caso, non ha diritto ai permessi legge 104 poiché la sospensione consente di avere il tempo a disposizione per assistere il famigliare non autosufficiente. È bene comune sapere che ci sono delle eccezioni.
Come chiarito dal Ministero, infatti, se la richiesta del congedo straordinario risale a prima di essere messo in cassa integrazione, allora il lavoratore può beneficiare del congedo e ottenere la relativa indennità. Se la richiesta del congedo risulta inoltrata quando è già in cassa integrazione parziale, il lavoratore ha diritto sia all’indennità di congedo che all’integrazione salariale per le ore non lavorate e limitatamente alle ore di congedo.
In caso di cassa integrazione a zero ore il lavoratore non ha diritto ad alcun rimborso. Per finire ricordiamo che al momento non vi sono disposizioni ad hoc per quanto riguarda la Naspi e il congedo straordinario. Poiché quest’ultimo viene concesso solo a patto di svolgere un’attività lavorativa, è possibile desumere che coloro che percepiscono la Naspi non hanno diritto al congedo straordinario.