È il 31 gennaio 2024 il termine entro cui, i gestori delle piattaforme digitali con residenza in Italia sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dettagli relativi alle vendite online di beni e servizi effettuate.
L’altra data da segnare è il 29 febbraio 2024. Entro tale giorno l’Agenzia delle Entrate condividerà tali informazioni con le autorità degli altri paesi dell’UE, in conformità con il luogo di residenza del venditore. In cambio, l’Italia riceverà informazioni analoghe riguardanti i venditori, sia persone fisiche che giuridiche, con residenza nel Paese.
Lo stabilisce il Provvedimento del 20 novembre 2023. Si dà, in questo modo, seguito al D. Lgs. n. 32/2023 attuativo della direttiva (UE) 2021/514 (c.d. Dac7) che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Le informazioni da comunicare
I gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione delle vendite online devono, segnalare al fisco, in particolare le seguenti informazioni:
- il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione;
- l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 32/2023
- il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni di cui al punto precedente.
In merito alle informazioni su vendite online da comunicare, di cui al citato art. 11 del decreto, si tratta ad esempio del il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; il relativo numero di identificazione individuale assegnato nonché’ il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
Vendite online, i settori obbligati
L’invio dei dati delle vendite online deve essere fatto, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con file predisposti secondo il formato Xml.
Per quanto riguarda, gli obbligati, rientrano:
- l’e-commerce;
- l’affitto di beni immobili;
- l’offerta di servizi personali;
- le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano esclusi dall’obbligo, invece, i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”). Sono fuori anche i “piccoli inserzionisti”, ossia venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno. Per tali dati infatti, l’Amministrazione finanziaria ha le informazioni che provengono già da altri flussi.
Riassumendo…
- entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme digitali con residenza in Italia devono inviare all’Agenzia Entrate i dettagli relativi alle vendite online di beni e servizi effettuate
- l’invio deve farsi con file xml esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
- entro il 29 febbraio 2024 l’Agenzia Entrate invia queste informazioni agli altri Stati UE e riceverà le stesse informazioni anche da tali Stati in merito alle piattaforme digitali con residenza in tali Paesi
- le regole sull’obbligo di comunicazione vendite online sono contenute nel Provvedimento 20 novembre 2023.