Chi non ha la TV deve pagare il canone RAI? La risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle entrate esiste una sezione dedicata ai chiarimenti sui casi di esonero del Canone Rai.
2 anni fa
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Canone rai
Foto © Licenza Creative Commons

Il canone rai è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

Dal 2016, il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta, ma, già dal prossimo anno, lo stesso dovrà essere pagando in un altro modo. Il governo, infatti, si è impegnato nei confronti dell’Unione Europea ad eliminarlo dalla bolletta elettrica, in quanto si tratta di un onere improprio, cioè non riferibile al consumo di energia.

Ad ogni modo, il nostro ordinamento prevede alcuni casi di esenzione di questa tassa. Sul sito dell’Agenzia delle entrate esiste una sezione dedicata ai chiarimenti sui casi di esonero, in particolare per quel che riguarda i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv. Vediamo meglio di cosa si tratta. 

Chi non ha la TV deve pagare il canone RAI? Ecco quanto scatta l’esonero

Così come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate sul proprio sito:

“i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo”.

Attenzione, l’istanza per il riconoscimento dell’esenzione del canone rai deve essere presentata ogni anno, altrimenti il cittadino se lo ritroverà nuovamente nella bolletta elettrica dell’anno successivo.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.

In quest’ultimo caso, ovviamente, l’esenzione sarà parziale.

Ad ogni modo, esistono altri tipi di esonero. Ad esempio, il canone rai non deve essere pagato nemmeno dai:

  • cittadini di età superiore ai 75 anni con reddito annuo inferiore a 8 mila euro e nessun componente del nucleo con redditi propri;
  • diplomatici e militari stranieri;
  • esercenti che si occupano della rivendita e riparazione.
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