I soggetti titolari della 104 (disabili) hanno diritto ad una serie di agevolazione sull’acquisto dell’auto e non solo. Parliamo dell’IVA al 4% (invece che del 22%) e della detrazione IRPEF del 19%.
I benefici fiscali spettano sia quando il veicolo è acquistato dal disabile stesso sia laddove si acquistato da un soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico (ad esempio il genitore che acquista l’auto intestandola a se stesso ma destinata al figlio disabile a carico).
Le agevolazioni fiscali 104 per i veicoli, spettano ai seguenti soggetti:
- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per quali veicoli
Lo sconto 104 non è solo per le autovetture.
- autovetture
- autoveicoli per il trasporto promiscuo
- autoveicoli specifici (ossia, veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)
- autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente)
- motocarrozzette (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria)
- motoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente)
- motoveicoli per trasporti specifici (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale).
Sconto 104 auto disabili, quando serve la patente
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affette da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio cui è affetta la persona con disabilità (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
In questi casi, come si evince dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione dell’IVA 4% è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che la persona con disabilità non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione). La patente speciale è chiesta a chi guida (quindi, al disabile se è lui che acquista il veicolo e guida, oppure ad altro soggetto di cui questi è fiscalmente a carico se l’auto è acquistata da quest’ultimo e, quindi, guida).
Per la detrazione IRPEF del 19%, invece, si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico.