Come se non bastasse l’aumento del gas e dell’energia elettrica nonchè della benzina, anche la Rai ci va giù pesante inviando i bollettini per il pagamento del canone Rai speciale.
Nelle ultime settimane si sta sollevando un dibattito sulla legittimità della richiesta del pagamento del canone. Questo perchè, nelle lettere con le quali sono inviati i bollettini di pagamento, i soggetti tenuti a pagare sono individuati sulla base di una vecchia normativa che addirittura risale al 1938. Infatti viene del tutto ignorata una legge europea che invece restringe e di molto la platea dei soggetti che effettivamente devono pagare.
Il canone RAI speciale
Sul sito ufficiale del Canone Rai, viene individuato il presupposto per il pagamento del canone Rai speciale:
Il Canone radio-tv Speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare nell’esercizio di un’attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici ecc.
Il canone Rai in parola non si paga nella bolletta dell’energia elettrica ma con dei bollettini appositi. L’importo dovuto varia a seconda del soggetto tenuto al pagamento. Ad esempio, pagano un importo annuo di 203,70 euro: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002) con un numero di televisori non superiore ad uno. Lo stesso importo è pagato da:
- circoli;
- associazioni;
- sedi di partiti politici;
- istituti religiosi;
- studi professionali;
- botteghe;
- negozi e assimilati;
- mense aziendali;
- scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ( legge 2 dicembre 1951, n 1571).
Tuttavia, in alcuni casi il canone non è dovuto e si può ottenere il rimborso.
Canone Rai speciale. Cosa dice la legge europea?
Come detto in premessa, nelle lettere con le quali sono inviati i bollettini di pagamento, i soggetti tenuti a pagare sono individuati sulla base di una vecchia normativa che addirittura risale al 1938.
Infatti, il D.L. 259/2003, Codice delle Comunicazioni Elettroniche che ha recepito la normativa Europa del settore, prevede che sono di libero uso (non è dovuto il canone):
gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
Difatti, il pagamento del canone sarebbe dovuto solo per gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. La Rai però fa ancora le orecchie da mercante, collegando le richieste di pagamento del canone Rai all’art. 17 del Regio Decreto n. 246 del 1938. Articolo che sostanzialmente permette alla Rai di imporre il pagamento del canone a una lista di soggetti più ampia rispetto a quanto prevede la norma europea.
Ciò che è certo ad oggi, è che il Canone rai non è dovuto per computer, smartphone, tablet, e altri dispositivi, se privi del sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare.