Negli ultimi anni, il numero di persone che ricorrono alla chirurgia estetica è in costante aumento, sia tra uomini che tra donne. Le motivazioni che spingono a sottoporsi a tali interventi variano notevolmente: c’è chi lo fa per migliorare il proprio aspetto e sentirsi più sicuro di sé, e chi per motivi legati alla salute, come nel caso di chi ha bisogno di correggere un difetto funzionale del setto nasale per risolvere problemi respiratori.
Indipendentemente dal motivo, è importante considerare che la chirurgia estetica comporta costi significativi.
Detrazioni IRPEF per interventi di chirurgia estetica
In ambito fiscale, la chirurgia estetica può essere considerata una spesa sanitaria detraibile, ma non in modo automatico. Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19%, è necessario che l’intervento sia finalizzato a curare una patologia o a ripristinare la normale funzionalità dell’organismo. Solo in tali circostanze, l’intervento viene classificato come prestazione specialistica di natura sanitaria. E, di conseguenza, rientra tra le spese che consentono la detrazione fiscale.
Secondo le indicazioni fornite nella Circolare sugli oneri detraibili (Circolare n. 14/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate), la detrazione è riconosciuta solo per quegli interventi che mirano a correggere un danno funzionale o una condizione patologica, come, ad esempio:
- Interventi necessari a seguito di un incidente (sia stradale che domestico o sul lavoro).
- Chirurgie ricostruttive a causa di malformazioni congenite o conseguenti a malattie.
- Operazioni necessarie per il miglioramento della qualità della vita a seguito di problemi respiratori o post-operatori.
I requisiti per la detrazione
Solo nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo, la spesa è considerata detraibile, a patto che sia accompagnata da una prescrizione medica che certifichi la finalità sanitaria dell’intervento.
Di contro, non sono ammissibili alla detrazione fiscale quegli interventi puramente estetici, volti unicamente a migliorare l’aspetto fisico o il benessere psicofisico del paziente, come, ad esempio, una chirurgia estetica mirata a ingrandire le labbra o a modificare altre caratteristiche del volto senza scopo terapeutico. In questi casi, anche se l’intervento viene eseguito da un professionista abilitato, non si avrà diritto alla detrazione IRPEF.
Esenzione IVA per la chirurgia estetica
Oltre alla detrazione IRPEF, un altro importante aspetto fiscale riguarda l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di chirurgia estetica. In linea di principio, gli interventi con finalità estetica sono soggetti all’applicazione dell’IVA, a meno che non siano classificati come prestazioni di natura sanitaria.
A partire dal 17 dicembre 2023, grazie a un intervento normativo (decreto Anticipi), è in vigore un’esenzione IVA per le operazioni chirurgiche che rispondono a specifiche esigenze sanitarie. Anche in questo caso, per poter usufruire dell’esenzione IVA, è necessario che l’intervento venga certificato da un medico, come necessario per motivi di salute.
Il decreto Anticipi limitava l’esenzione IVA alle sole operazioni fatturate dal 17 dicembre 2023. Questo stava significare che le fatture con data antecedente alla predetta dovevano essere emesse NON in esenzione IVA anche se di natura sanitaria. Il decreto Omnibus (DL n. 113/2024), come convertito in legge, ora ha stabilito che sono ritenute valide e non sanzionabili anche le operazioni in esenzione IVA effettuate prima di tale data, a patto che rispondessero ai medesimi criteri di necessità sanitaria.
Esenzione IVA chirurgia estetica: serve lo scopo sanitario
Per ottenere l’esenzione IVA, è essenziale fornire adeguata documentazione che attesti la necessità sanitaria dell’intervento. La semplice motivazione estetica non è sufficiente: deve esserci un certificato medico che specifichi chiaramente la patologia o la condizione fisica che l’intervento intende trattare o risolvere.
Un esempio di interventi che possono rientrare nell’esenzione IVA includono: Operazioni di chirurgia plastica a seguito di un trauma o incidente.
Correzione di difetti congeniti che compromettano la normale funzionalità del corpo; Interventi per la rimozione di tessuti o cicatrici conseguenti a patologie oncologiche.
Riassumendo…
- La detrazione IRPEF del 19% è valida solo per interventi di chirurgia estetica con finalità sanitaria.
- La spesa è detraibile se accompagnata da certificazione medica e pagata con strumenti tracciabili.
- Gli interventi puramente estetici non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali IRPEF.
- L’esenzione IVA è applicabile per interventi con necessità sanitaria, certificati da un medico.
- Interventi per traumi, malformazioni o patologie sono esenti da IVA e detraibili fiscalmente.
- Documentazione corretta e certificazione medica sono fondamentali per usufruire delle agevolazioni fiscali.