Ovviamente nulla proibisce al titolare di chiudere il conto corrente aperto presso un qualsiasi istituto bancario. La chiusura non è mai vietata (salvo qualora sussistano operazioni pendenti come ad esempio un assegno non incassato) ma può capitare che siano previste clausole che la rendono particolarmente svantaggiosa e sulle quali sarebbe bene documentarsi per tempo.
Offerta conti corrente: liberi di scegliere
La situazione è decisamente migliorata rispetto a qualche anno fa: in base al Decreto Legge Bersani, sulla libera concorrenza e tutela dei consumatori, dal 2006 le banche non possono più caricare sui consumatori costi aggiuntivi per la chiusura del conto corrente in modo da scoraggiarli, anzi, il titolare di un conto corrente è completamente libero, in qualsiasi momento, di chiudere il conto corrente senza dover dare alcuna spiegazione all’istituto di riferimento.
Costi di gestione e spese di chiusura: differenze
Il contratto non può quindi prevedere costi fissi di chiusura, neppure se occultati . Discorso diverso vale invece per i costi di gestione (ad esempio la redazione e l’invio di estratti conto, i costi per bonifici, la gestione Titoli, l’uso del Bancomat, le commissioni di Massimo Scoperto, ovvero gli interessi passivi, e le spese per i pagamenti e le ricariche), calcolati su base mensile o trimestrale, dei quali si tiene conto nel momento della chiusura. L’importo non è previsto in maniera fissa: in genere si effettua un calcolo forfettario di tutte queste voci che però potrebbe risultare sconveniente per il cliente.