Una delle maggiori conseguenze di questa crisi economica legata al Covid-19 è la cessazione definitiva di quelle attività economiche che, purtroppo, non hanno la “forza” per poter ripartire in questa fase 2 dell’emergenza. Laddove si trovi qualche investitore disponibile, potrebbe anche prospettarsi, tuttavia, la possibilità di cedere l’attività medesima (la crisi potrebbe rappresentare anche una nuova e ghiotta occasione per chi, avendone possibilità economiche, decida di investire in questa fase di ripresa).
Una delle domande frequenti che ci si sente porre nei casi di cessazione o di cessione dell’attività è il trattamento dei crediti d’imposta riconosciuti a fronte di investimenti fatti.
Se chiudo l’attività, possono chiedere il rimborso del credito non utilizzato? E se cedo a terzi l’attività possono cedere anche il suddetto credito al nuovo titolare? Ecco le domande cui proviamo a dare risposta in questa sede.
Come funziona il credito d’imposta RT
Il beneficio in commento è quello istituito dall’art. 2, c. 6-quinquies, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con cui il legislatore, a fronte del nuovo obbligo dei corrispettivi telematici, ha previsto per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici. Il credito è riconosciuto, per ogni strumento, nella misura del 50% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Non spetta laddove il pagamento della spesa sia avvenuto con strumenti diversi da quelli tracciabili (quindi, per averne diritto è necessario che il pagamento avvenga con bonifico, carte di debito e di credito, ecc.).
In merito all’utilizzo questi può avvenire solo in compensazione in F24 (da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) a partire alla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.
Perché non è ammessa la cessione del credito
In merito alla possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta in esame oppure di richiederne il rimborso, l’Agenzia delle Entrate non ha dato specifiche disposizioni. Tuttavia, a tal fine è possibile, per analogia, ritenere valide le precisazioni fornite con riferimenti ad altri crediti d’imposta aventi funzionamento simile. È possibile, pertanto, riferirsi, ad esempio, al credito d’imposta R & S. A tal proposito nella Risposta n. 72/E del 2019, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che il credito (per espressa previsione normativa) può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, escludendone, dunque, la possibilità di richiederne il rimborso.
Riguardo poi la possibilità di cessione la stessa Amministrazione diede parere negativo poiché si tratta di un credito che matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione; scissione; cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.
In applicazione degli stessi chiarimenti anche al credito d’imposta RT, dunque, salvo future smentite da parte dell’Amministrazione finanziaria, in caso di cessazione dell’attività o di cessione a terzi, il credito non utilizzato non potrà essere chiesto a rimborso oppure ceduto (tranne che nei predetti casi) e sarà perso.