Al fine di razionalizzare il sistema di liquidazione delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica, il decreto Sostegni ha esteso il pagamento a conguaglio della CIG Covid. In alcuni casi, e per alcune categorie di lavoratori, il conguaglio è stato però escluso.
L’Inps, a tal proposito, ha fornito ulteriori chiarimenti. Con il messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021, nello specifico, è stato chiarito quando è ammesso il conguaglio e quando invece è obbligatorio il pagamento diretto.
CIG Covid, modalità di pagamento
Prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIG era limitato.
A tal proposito, ai datori di lavoro è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi del sistema di conguaglio:
- per tutti i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale Covid;
- a decorrere dal 1° aprile 2021.
Tale modalità è stata introdotta in alternativa al pagamento diretto, e indipendentemente dalla causale richiesta.
Cosa può fare il datore di lavoro
Alla luce degli interventi del legislatore, quindi, l’azienda che mette i propri lavoratori in Cassa Integrazione può:
- anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente;
- richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Come funziona il conguaglio
Ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, è importante che le aziende utilizzino il codice di conguaglio al momento dell’invio dei flussi Uniemens. Questo verrà comunicato dall’Inps tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata sempre tramite Uniemens.
CIG Covid, quando il pagamento a conguaglio è escluso
In merito alla CIG Covid, per i lavoratori del settore agricolo l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga Covid rimane circoscritto. Nello specifico, è riconosciuto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA).
I nuovi chiarimenti Inps
Inoltre, come ha specificato l’Inps, considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.
Di conseguenza, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con contratto a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
CIG Covid: cosa cambia con il dl Sostegni
Le modifiche apportate dal decreto Sostegni alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta della Cig Covid sono contenute nella circolare Inps n. 62 del 14 aprile 2021.
La nuova modalità di trasmissione dei dati si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori. La stessa, inoltre, è propedeutica al saldo delle anticipazioni delle integrazioni salariali, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens -Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.
Il nuovo flusso “UniEmens-Cig”
Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” riguarda anche l’invio dei dati che consentono all’Istituto di effettuare il pagamento a saldo dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19, per cui i datori di lavoro hanno richiesto il pagamento diretto con anticipo del 40%.
Come avviene il pagamento diretto della CIG Covid
La normativa emergenziale, nello specifico, prevede che in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi. Il tutto deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione. La scelta è opzionale. L’azienda ha infatti la possibilità di scegliere quello che le è più favorevole.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La struttura del flusso consente, peraltro, di trattare distintamente le singole posizioni/denunce. In questo modo si punta a non rallentare o compromettere la lavorazione di altre domande, se anche solo una di esse non dovesse superare i controlli.
Infine, come avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto viene messo a disposizione il “Cruscotto CIG-Fondi”, che consente ai datori di lavoro di consultare lo stato della denuncia e le segnalazioni di anomalie. Allo stesso servizio, ovviamente, potranno accedere gli intermediari abilitati.